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<blockquote data-quote="key" data-source="post: 288834" data-attributes="member: 42958"><p>Il 4° comma dell’art. 560 c.p.c. disciplina l’esecuzione/attuazione del provvedimento del GE che dispone la liberazione dell’immobile pignorato da persone e cose.</p><p></p><p>Per agevolare la vendita degli immobili pignorati si è prevista una liberazione dell’immobile che potremmo definire “speciale”, e ciò tanto con riferimento alla necessità di liberare l’immobile dalle persone, quanto alla necessità di liberare l’immobile dalle cose.</p><p></p><p>Si prevede, infatti, sia lo stesso custode a procedere alla liberazione dell’immobile.</p><p></p><p>Il custode procederà, quanto alla liberazione dell’immobile da persone “senza l’osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c.” e solo “secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione immobiliare”, avvalendosi, se del caso, della forza pubblica e di ausiliari ai sensi dell’art. 68 c.p.c.; e quanto alla liberazione dell’immobile dalle cose intimando alla parte tenuta al rilascio di asportare i beni mobili che occupano l’immobile in trenta giorni, in mancanza di ciò essi si considereranno abbandonati, e il custode ne potrà disporre lo smaltimento o la distruzione.</p><p></p><p>Questa nuova norma, dunque, pone deroga agli artt. 608 e 609 c.p.c., e porta fuori dall’esecuzione per consegna o rilascio la liberazione degli immobili pignorati.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="key, post: 288834, member: 42958"] Il 4° comma dell’art. 560 c.p.c. disciplina l’esecuzione/attuazione del provvedimento del GE che dispone la liberazione dell’immobile pignorato da persone e cose. Per agevolare la vendita degli immobili pignorati si è prevista una liberazione dell’immobile che potremmo definire “speciale”, e ciò tanto con riferimento alla necessità di liberare l’immobile dalle persone, quanto alla necessità di liberare l’immobile dalle cose. Si prevede, infatti, sia lo stesso custode a procedere alla liberazione dell’immobile. Il custode procederà, quanto alla liberazione dell’immobile da persone “senza l’osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c.” e solo “secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione immobiliare”, avvalendosi, se del caso, della forza pubblica e di ausiliari ai sensi dell’art. 68 c.p.c.; e quanto alla liberazione dell’immobile dalle cose intimando alla parte tenuta al rilascio di asportare i beni mobili che occupano l’immobile in trenta giorni, in mancanza di ciò essi si considereranno abbandonati, e il custode ne potrà disporre lo smaltimento o la distruzione. Questa nuova norma, dunque, pone deroga agli artt. 608 e 609 c.p.c., e porta fuori dall’esecuzione per consegna o rilascio la liberazione degli immobili pignorati. [/QUOTE]
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