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Fisco, Detrazioni e Tasse
Detrazione 36% aprile 2010
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<blockquote data-quote="dolly" data-source="post: 148939" data-attributes="member: 39005"><p>Per quanto riguarda il vecchio indirizzo del centro operativo di Pescara, no problem.</p><p>Per le ricevute dell'ICI, sì la normativa iniziale (legge 449/97) riportava infatti che fossero necessarie le ricevute a partire del 1997. Eventualmente, non fosse possibile reperirle, ciò non costituisce motivo di decadenza dell'agevolazione.</p><p>Per quanto invece riguarda l'incompletezza del bonifico, dovresti meglio specificare se è stato effettuato prima o dopo il 1° luglio 2010. Nel primo caso, varrebbe la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 300/2008 secondo la quale il bonifico incompleto non avrebbe pregiudicato il beneficio fiscale, in quanto importante invece la chiara relazione tra le somme versate, fatture emesse e lavori eseguiti.</p><p>Se dopo il 1° luglio 2010, a seguito del dl 78/2010 convertito in legge 122/2010, che ha introdotto la ritenuta sui bonifici da parte dalle banche e Poste Italiane, la carenza dei requisiti fissati dalla norma pregiudica la possibilità appunto alle banche o alle poste di operare correttamente la ritenuta fiscale (nel 2010 del 10% - attualmente del 4%). Ovvero, in sostanza, non è possibile fruire della detrazione qualora il bonifico sia carente dei dati identificativi delle parti (cioè partita IVA e codice fiscale) o non sia indicata la causale del versamento. </p><p>Si veda a tal proposito la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 55/E/2012.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="dolly, post: 148939, member: 39005"] Per quanto riguarda il vecchio indirizzo del centro operativo di Pescara, no problem. Per le ricevute dell'ICI, sì la normativa iniziale (legge 449/97) riportava infatti che fossero necessarie le ricevute a partire del 1997. Eventualmente, non fosse possibile reperirle, ciò non costituisce motivo di decadenza dell'agevolazione. Per quanto invece riguarda l'incompletezza del bonifico, dovresti meglio specificare se è stato effettuato prima o dopo il 1° luglio 2010. Nel primo caso, varrebbe la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 300/2008 secondo la quale il bonifico incompleto non avrebbe pregiudicato il beneficio fiscale, in quanto importante invece la chiara relazione tra le somme versate, fatture emesse e lavori eseguiti.[B][SIZE=10px][FONT=Arial][COLOR=#000000][/COLOR][/FONT][/SIZE][/B] Se dopo il 1° luglio 2010, a seguito del dl 78/2010 convertito in legge 122/2010, che ha introdotto la ritenuta sui bonifici da parte dalle banche e Poste Italiane, la carenza dei requisiti fissati dalla norma pregiudica la possibilità appunto alle banche o alle poste di operare correttamente la ritenuta fiscale (nel 2010 del 10% - attualmente del 4%). Ovvero, in sostanza, non è possibile fruire della detrazione qualora il bonifico sia carente dei dati identificativi delle parti (cioè partita IVA e codice fiscale) o non sia indicata la causale del versamento.[SIZE=12px][FONT=Lucida Grande][COLOR=#333333] [/COLOR][/FONT][/SIZE] Si veda a tal proposito la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 55/E/2012. [/QUOTE]
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