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<blockquote data-quote="Elisabetta48" data-source="post: 153934" data-attributes="member: 35395"><p>Vorrei precisare meglio le "tre possibilità" elencate da Arciera. Non sono sempre tutte e tre praticabili. Per le deduzioni ci sono dei vincoli normativi.</p><p>Riporto le istruz. dell'Unico di quest'anno:</p><p>“2” i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (<strong>ONG) riconosciute idonee</strong>, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.</p><p>L’importo è deducibile nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). Poiché le Organizzazioni Non Governative (ONG) sono comprese nella categoria delle ONLUS di diritto, è possibile usufruire delle più ampie agevolazioni previste per le ONLUS, indicando il codice 3 alle cui istruzioni si rimanda. <strong>Per visionare l’elenco delle ONG riconosciute idonee</strong> si può consultare il sito <a href="http://www.esteri.it" target="_blank">www.esteri.it</a>.</p><p>“3” le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.</p><p>Dette liberalità possono essere dedotte nel limite del 10 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro, se erogate in favore di:</p><p> organizzazioni non lucrative di utilità sociale <strong>(di cui all’articolo 10, commi 1</strong>, <strong>8 e 9 del D.Lgs.</strong> <strong>4 dicembre 1997, n. 460</strong>);</p><p> associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;</p><p> fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).</p><p> fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal D.P.C.M. 25 febbraio 2009 e dal D.P.C.M. 15 aprile 2011 (pubblicato nella G.U. del 3 agosto 2011).</p><p>Prima di decidere bisogna conoscere bene la natura giuridica della ONG o della ONLUS prescelta. Di solito loro nei volantini scrivono se è possibile solo la detrazione o se invece è possibile pure la deduzione, altrimenti la cosa va indagata. Alcuni Caf e alcuni commercialisti per non rischiare mettono in detrazione anche se ci sarebbe diritto alla deduzione</p><p> </p><p>Tutto questo era così fino a quest'anno. Non so se la possibilità è rimasta. Anche al link messo nel mio primo post al Sole 24 Ore si parla di deducibilità solo per le imprese. Indagheremo...</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Elisabetta48, post: 153934, member: 35395"] Vorrei precisare meglio le "tre possibilità" elencate da Arciera. Non sono sempre tutte e tre praticabili. Per le deduzioni ci sono dei vincoli normativi. Riporto le istruz. dell'Unico di quest'anno: “2” i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative ([B]ONG) riconosciute idonee[/B], che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. L’importo è deducibile nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). Poiché le Organizzazioni Non Governative (ONG) sono comprese nella categoria delle ONLUS di diritto, è possibile usufruire delle più ampie agevolazioni previste per le ONLUS, indicando il codice 3 alle cui istruzioni si rimanda. [B]Per visionare l’elenco delle ONG riconosciute idonee[/B] si può consultare il sito [url="http://www.esteri.it"]www.esteri.it[/url]. “3” le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute. Dette liberalità possono essere dedotte nel limite del 10 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro, se erogate in favore di: organizzazioni non lucrative di utilità sociale [B](di cui all’articolo 10, commi 1[/B], [B]8 e 9 del D.Lgs.[/B] [B]4 dicembre 1997, n. 460[/B]); associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal D.P.C.M. 25 febbraio 2009 e dal D.P.C.M. 15 aprile 2011 (pubblicato nella G.U. del 3 agosto 2011). Prima di decidere bisogna conoscere bene la natura giuridica della ONG o della ONLUS prescelta. Di solito loro nei volantini scrivono se è possibile solo la detrazione o se invece è possibile pure la deduzione, altrimenti la cosa va indagata. Alcuni Caf e alcuni commercialisti per non rischiare mettono in detrazione anche se ci sarebbe diritto alla deduzione Tutto questo era così fino a quest'anno. Non so se la possibilità è rimasta. Anche al link messo nel mio primo post al Sole 24 Ore si parla di deducibilità solo per le imprese. Indagheremo... [/QUOTE]
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