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Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
Fisco, Detrazioni e Tasse
Detrazione d'imposta per gli inquilini delle case locate come prima casa
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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 137572" data-attributes="member: 4594"><p>Nel 2010 molti lettori-inquilini hanno sottoscritto o hanno in corso un contratto di locazione di un appartamento che utilizzano come «prima casa». Nella prossima dichiarazione dei redditi potranno detrarre dalle imposte un credito concesso dal fisco. A costoro sono dedicate queste poche righe </p><p></p><p>Ai sensi dell’art. 16, D.P.R. 917/1986 , agli inquilini di unità immobiliari locate in base alla L. 431/1998 (c.d. .4+4) adibite a «prima abitazione » spetta una detrazione d’imposta pari a:</p><p></p><p>- 300 euro per un reddito complessivo fino ad e 15.493,71;</p><p></p><p>- 150 euro per un reddito complessivo oltre e 15.493,71 e fino ad e 30.987,41.</p><p></p><p>La detrazione è incrementata rispettivamente ad e 495,80 e e 247,90 se il contratto è stipulato o rinnovato ai sensi degli artt. 2, co.3, e 4, co. 2 e 3, L. 431/1998 ( c.d. 3+2 contratti convenzionati). Si osserva, inoltre, che il beneficio non è estensibile alle abitazioni locate all’estero.</p><p></p><p>La detrazione spetta anche se nel contratto non è espressamente richiamata la L.431/1998, purché questa risulti effettivamente applicata.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 137572, member: 4594"] Nel 2010 molti lettori-inquilini hanno sottoscritto o hanno in corso un contratto di locazione di un appartamento che utilizzano come «prima casa». Nella prossima dichiarazione dei redditi potranno detrarre dalle imposte un credito concesso dal fisco. A costoro sono dedicate queste poche righe Ai sensi dell’art. 16, D.P.R. 917/1986 , agli inquilini di unità immobiliari locate in base alla L. 431/1998 (c.d. .4+4) adibite a «prima abitazione » spetta una detrazione d’imposta pari a: - 300 euro per un reddito complessivo fino ad e 15.493,71; - 150 euro per un reddito complessivo oltre e 15.493,71 e fino ad e 30.987,41. La detrazione è incrementata rispettivamente ad e 495,80 e e 247,90 se il contratto è stipulato o rinnovato ai sensi degli artt. 2, co.3, e 4, co. 2 e 3, L. 431/1998 ( c.d. 3+2 contratti convenzionati). Si osserva, inoltre, che il beneficio non è estensibile alle abitazioni locate all’estero. La detrazione spetta anche se nel contratto non è espressamente richiamata la L.431/1998, purché questa risulti effettivamente applicata. [/QUOTE]
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