Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Proprietari di Immobili
Compravendita Immobiliare
Detrazione fiscale per acquisto caldaia per appartamento locato
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="basty" data-source="post: 286439" data-attributes="member: 35382"><p>Interessante osservazione.</p><p></p><p>Che richiama appunto alla attenzione una certa difformità di interpretazione tra ciò che intendiamo volgarmente per manutenzione ordinaria e straordinaria, ad es. in ambito condominiale, e ciò che invece è definito in relazione alla legge sulla edilizia 380/2001.</p><p></p><p>Ora il punto è stato più volte discusso anche su propit, dove emergeva il disallineamento tra le due visioni.</p><p></p><p>Ora sembra che si stia convergendo: la guida Agenzia delle Entrate di febbraio 2017 fa ora esplicitamente riferimento, per distinguere tra ordinario e straordinario, ai punti a e b dell'art. 3 della 380/2001</p><p></p><p><em>Per quali lavori spettano le agevolazioni: I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti. </em></p><p><em>A. Gli interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali. Si tratta degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. </em></p><p><em>B. Gli interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. </em></p><p><em></em></p><p>Ora per la sostituzione della caldaia non mi risulta sia richiesta alcuna comunicazione/autorizzazione edilizia comunale, mentre fino a non molto tempo fa per la manutenzione straordinaria (lettera b) era richiesta una pratica (SCIA;CILA o DIA... o come la chiamano). </p><p>Rimane quindi una certa incertezza: del resto la tabella finale della guida ha sempre fatto un distinguo.</p><p></p><p>Interventi sulle parti condominiali</p><p>Caldaia: Riparazione senza innovazioni - Riparazione con sostituzione di alcuni elementi</p><p></p><p>Interventi sulle singole unità abitative</p><p>Caldaia: Sostituzione o riparazione con innovazioni</p><p></p><p>Quindi sarebeb una manutenzione straordinaria, che però sembrerebbe non rientrare nella lettera b ...... </p><p></p><p>Mi piacerebbe sentire il punto di vista dei tecnici addetti alle Cila e via discorrendo (geometri, ecc) (vero però che da quest'anno la burocrazia in materia è in parte modificata/semplificata), non tanto sulla ammissibilità della detrazione, quanto su come si configurerebbe la sostituzione della caldaia in termini di L 380, e quali obblighi ne discenderebbero.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="basty, post: 286439, member: 35382"] Interessante osservazione. Che richiama appunto alla attenzione una certa difformità di interpretazione tra ciò che intendiamo volgarmente per manutenzione ordinaria e straordinaria, ad es. in ambito condominiale, e ciò che invece è definito in relazione alla legge sulla edilizia 380/2001. Ora il punto è stato più volte discusso anche su propit, dove emergeva il disallineamento tra le due visioni. Ora sembra che si stia convergendo: la guida Agenzia delle Entrate di febbraio 2017 fa ora esplicitamente riferimento, per distinguere tra ordinario e straordinario, ai punti a e b dell'art. 3 della 380/2001 [I]Per quali lavori spettano le agevolazioni: I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti. A. Gli interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali. Si tratta degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. B. Gli interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. [/I] Ora per la sostituzione della caldaia non mi risulta sia richiesta alcuna comunicazione/autorizzazione edilizia comunale, mentre fino a non molto tempo fa per la manutenzione straordinaria (lettera b) era richiesta una pratica (SCIA;CILA o DIA... o come la chiamano). Rimane quindi una certa incertezza: del resto la tabella finale della guida ha sempre fatto un distinguo. Interventi sulle parti condominiali Caldaia: Riparazione senza innovazioni - Riparazione con sostituzione di alcuni elementi Interventi sulle singole unità abitative Caldaia: Sostituzione o riparazione con innovazioni Quindi sarebeb una manutenzione straordinaria, che però sembrerebbe non rientrare nella lettera b ...... Mi piacerebbe sentire il punto di vista dei tecnici addetti alle Cila e via discorrendo (geometri, ecc) (vero però che da quest'anno la burocrazia in materia è in parte modificata/semplificata), non tanto sulla ammissibilità della detrazione, quanto su come si configurerebbe la sostituzione della caldaia in termini di L 380, e quali obblighi ne discenderebbero. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Proprietari di Immobili
Compravendita Immobiliare
Detrazione fiscale per acquisto caldaia per appartamento locato
Alto