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<blockquote data-quote="alberto bianchi" data-source="post: 444426" data-attributes="member: 28028"><p>fcerco di correggere.</p><p>Perché non sono nato in Svezia ?</p><p>Mi auguro che quella allegata, del 2021 possa essere utile a [USER=29297]@dindi05[/USER] .</p><p></p><p>Non sono riuscito a riportarlo con l'indirizzo.</p><p>Chiedo scusa ho dovuto ricorrere ad un copia-incolla;</p><p></p><p></p><p>N.B. non accetta il testo integrale.</p><h3>DIRIGENTI IN PENSIONE: DETRAIBILITA’ FISCALE DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE DAL FASI IN CONVENZIONE DIRETTA</h3><p>Come noto,<strong> il contributo al FASI a carico del dirigente pensionato non è deducibile dal reddito fiscalmente imponibile</strong> (principio espressamente chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 78/E del 2004). Dal momento che non vi è alcuna deducibilità del contributo al Fondo sanitario, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 21/E del 2010, ha confermato che<strong> le spese mediche sostenute dal pensionato e rimborsate dal Fondo sono detraibili dall’imposta lorda pari al 19%, per la parte che eccede euro 129,11.</strong></p><p>A valle di quanto sopra riportato si è posta la questione legata alla <strong>detraibilità delle spese mediche del dirigente pensionato nel caso in cui non sia quest’ultimo a sostenere il costo della prestazione medica ma sia il Fondo sanitario a farsi direttamente carico della prestazione</strong>, ovvero sia quando il pensionato usufruisce delle prestazioni sanitarie delle strutture mediche che sono in convenzione diretta col Fondo. In questi casi, infatti, il pensionato non è in possesso della fattura che la struttura rilascia al FASI al momento del pagamento ed è quindi impossibilitato a chiedere la suddetta detrazione fiscale.</p><p>Sulla materiale tracciabilità delle spese mediche ai fini della detrazione al 19% è quindi intervenuto il Legislatore con la <strong>Legge di Bilancio del 2020</strong> (in particolare con l’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) affermando che<strong> la detraibilità spetta se l’onere è “sostenuto con versamento bancario o postale</strong> ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241″.</p><p>A valle di ciò l’<strong>Agenzia delle Entrate</strong>, con la risposta n. 431 del 2020, ha specificato che:</p><p>Il nuovo obbligo non modifica in alcun modo, ponendo ulteriori vincoli, i presupposti stabiliti dall’articolo 15 del TUIR o dalle altre norme fiscali ai fini della detraibilità dall’IRPEF degli oneri quale, in particolare, l’effettivo sostenimento degli stessi. Al riguardo, si ritiene che l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto. Sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del Pagina 3 di contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione, per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria, il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.</p><h4>.........................................</h4><h4></h4></blockquote><p></p>
[QUOTE="alberto bianchi, post: 444426, member: 28028"] fcerco di correggere. Perché non sono nato in Svezia ? Mi auguro che quella allegata, del 2021 possa essere utile a [USER=29297]@dindi05[/USER] . Non sono riuscito a riportarlo con l'indirizzo. Chiedo scusa ho dovuto ricorrere ad un copia-incolla; N.B. non accetta il testo integrale. [HEADING=2]DIRIGENTI IN PENSIONE: DETRAIBILITA’ FISCALE DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE DAL FASI IN CONVENZIONE DIRETTA[/HEADING] Come noto,[B] il contributo al FASI a carico del dirigente pensionato non è deducibile dal reddito fiscalmente imponibile[/B] (principio espressamente chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 78/E del 2004). Dal momento che non vi è alcuna deducibilità del contributo al Fondo sanitario, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 21/E del 2010, ha confermato che[B] le spese mediche sostenute dal pensionato e rimborsate dal Fondo sono detraibili dall’imposta lorda pari al 19%, per la parte che eccede euro 129,11.[/B] A valle di quanto sopra riportato si è posta la questione legata alla [B]detraibilità delle spese mediche del dirigente pensionato nel caso in cui non sia quest’ultimo a sostenere il costo della prestazione medica ma sia il Fondo sanitario a farsi direttamente carico della prestazione[/B], ovvero sia quando il pensionato usufruisce delle prestazioni sanitarie delle strutture mediche che sono in convenzione diretta col Fondo. In questi casi, infatti, il pensionato non è in possesso della fattura che la struttura rilascia al FASI al momento del pagamento ed è quindi impossibilitato a chiedere la suddetta detrazione fiscale. Sulla materiale tracciabilità delle spese mediche ai fini della detrazione al 19% è quindi intervenuto il Legislatore con la [B]Legge di Bilancio del 2020[/B] (in particolare con l’articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) affermando che[B] la detraibilità spetta se l’onere è “sostenuto con versamento bancario o postale[/B] ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241″. A valle di ciò l’[B]Agenzia delle Entrate[/B], con la risposta n. 431 del 2020, ha specificato che: Il nuovo obbligo non modifica in alcun modo, ponendo ulteriori vincoli, i presupposti stabiliti dall’articolo 15 del TUIR o dalle altre norme fiscali ai fini della detraibilità dall’IRPEF degli oneri quale, in particolare, l’effettivo sostenimento degli stessi. Al riguardo, si ritiene che l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto. Sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del Pagina 3 di contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione, per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria, il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. [HEADING=3].........................................[/HEADING] [HEADING=3][/HEADING] [/QUOTE]
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