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<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 395645" data-attributes="member: 42040"><p>Come ho scritto nel mio post precedente, dovresti (se ti interessa) <strong>leggere le pagg. da n. 10 in avanti della Circolare.</strong></p><p></p><p>Copio e incollo da pag. 11</p><p></p><p><em>2.1 <strong>Prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria</strong></em></p><p> <em>L’articolo 10-bis del d.l. n. 119 del 2018, come da ultimo modificato, dispone<u> il divieto, per l’anno 2019, di emissione di fatture elettroniche, da parte degli operatori sanitari, con riferimento alle prestazioni – erogate nei confronti delle persone fisiche – i cui dati sono inviati al Sistema TS </u>ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Conseguentemente, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS devono, per l’anno 2019, <u>continuare a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo – ovvero in formato elettronico senza utilizzare lo SdI come canale di invio </u>– e a trasmettere i relativi dati al sistema TS secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al suddetto sistema. </em></p><p></p><p>Copio e incollo da pag. 13</p><p></p><p><u><em>ll divieto</em></u><em> previsto dal citato articolo 10-bis del d.l. n. 119 del 2018<u> opera, per l’anno 2019, anche con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie per le quali i cittadini hanno manifestato l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata</u>, sulla base di quanto disposto dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015, attuativo del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Per l’anno 2019 sono, pertanto, escluse dalla fatturazione elettronica le prestazioni sanitarie rese, nei confronti delle persone fisiche, dai soggetti tenuti all’invio dei dati delle suddette prestazioni al Sistema TS, anche nel caso in cui l’interessato abbia manifestato l’opposizione. <u>Gli operatori sanitari, nella fattispecie in esame, devono emettere la fattura nel consueto formato cartaceo ovvero in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI. </u></em></p><p></p><p>Mi sembra evidente che le fatture per prestazione sanitarie NON transitano dallo SdI, bensì dal Sistema TS nei casi in esame (si tratta di prestazioni dei medici a favore di persone fisiche private, NON di altri soggetti).</p><p></p><p>Quanto sopra riportato è valido anche per l'anno 2020.</p><p></p><p>Comunque non è mia intenzione convincerti, né ritornare sull'argomento.</p><p>Passo e chiudo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 395645, member: 42040"] Come ho scritto nel mio post precedente, dovresti (se ti interessa) [B]leggere le pagg. da n. 10 in avanti della Circolare.[/B] Copio e incollo da pag. 11 [I]2.1 [B]Prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria[/B] L’articolo 10-bis del d.l. n. 119 del 2018, come da ultimo modificato, dispone[U] il divieto, per l’anno 2019, di emissione di fatture elettroniche, da parte degli operatori sanitari, con riferimento alle prestazioni – erogate nei confronti delle persone fisiche – i cui dati sono inviati al Sistema TS [/U]ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Conseguentemente, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS devono, per l’anno 2019, [U]continuare a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo – ovvero in formato elettronico senza utilizzare lo SdI come canale di invio [/U]– e a trasmettere i relativi dati al sistema TS secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al suddetto sistema. [/I] Copio e incollo da pag. 13 [U][I]ll divieto[/I][/U][I] previsto dal citato articolo 10-bis del d.l. n. 119 del 2018[U] opera, per l’anno 2019, anche con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie per le quali i cittadini hanno manifestato l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata[/U], sulla base di quanto disposto dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015, attuativo del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Per l’anno 2019 sono, pertanto, escluse dalla fatturazione elettronica le prestazioni sanitarie rese, nei confronti delle persone fisiche, dai soggetti tenuti all’invio dei dati delle suddette prestazioni al Sistema TS, anche nel caso in cui l’interessato abbia manifestato l’opposizione. [U]Gli operatori sanitari, nella fattispecie in esame, devono emettere la fattura nel consueto formato cartaceo ovvero in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI. [/U][/I] Mi sembra evidente che le fatture per prestazione sanitarie NON transitano dallo SdI, bensì dal Sistema TS nei casi in esame (si tratta di prestazioni dei medici a favore di persone fisiche private, NON di altri soggetti). Quanto sopra riportato è valido anche per l'anno 2020. Comunque non è mia intenzione convincerti, né ritornare sull'argomento. Passo e chiudo. [/QUOTE]
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