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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 323350" data-attributes="member: 15253"><p>Se fosse una<strong> ristrutturazione</strong> (intervento volto a trasformare un edificio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente), oppure un restauro o risanamento conservativo (intervento volto alla conservazione dell’edificio e per assicurarne la funzionalità - per esempio: consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, inserimento di elementi accessori e di impianti necessari), varrebbe quanto sotto.</p><p></p><p>L’aliquota IVA del 10% si applica all'acquisto dei beni finiti, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo e di <strong>ristrutturazione</strong> edilizia, individuati dall’art. 3, lett. c) e d) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. n. 380/2001.</p><p>Sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 323350, member: 15253"] Se fosse una[B] ristrutturazione[/B] (intervento volto a trasformare un edificio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente), oppure un restauro o risanamento conservativo (intervento volto alla conservazione dell’edificio e per assicurarne la funzionalità - per esempio: consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, inserimento di elementi accessori e di impianti necessari), varrebbe quanto sotto. L’aliquota IVA del 10% si applica all'acquisto dei beni finiti, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo e di [B]ristrutturazione[/B] edilizia, individuati dall’art. 3, lett. c) e d) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. n. 380/2001. Sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue. [/QUOTE]
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