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<blockquote data-quote="SuperRomu" data-source="post: 294473" data-attributes="member: 52061"><p>Ai fini IMU per abitazione principale il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 prevede espressamente la seguente definizione:</p><p></p><p>“<em>l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</em></p><p></p><p>Il Legislatore in pratica evidenzia due concetti fondamentali: quello dell’unica unità immobiliare e quello della “<strong>dimora abituale</strong>” e “<strong>residenza anagrafica</strong>” del possessore e del suo nucleo familiare.</p><p></p><p>Per la TASI, ai fini dell’individuazione dell’abitazione principale, valgano gli stessi criteri previsti ai fini IMU e di conseguenza:</p><p></p><p>- il contribuente potrà avere un’unica abitazione principale per la quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;</p><p></p><p>- le pertinenze sono riconosciute tali solo quelle di categoria <strong>catastale C/2, C/6, C/7</strong> nella misura massima di una per ciascuna categoria.</p><p></p><p>Tornando al tuo quesito se hai acquistato nell'anno 2016 un immobile da destinare ad abitazione principale <strong>potrà godere delle agevolazioni fiscali solo a partire dalla data in cui vi avrà trasferito la residenza anagrafica</strong> e, di conseguenza, la dimora abituale. Il periodo di versamento, invece, dovrà essere calcolato sulla base dei<strong> mesi di possesso</strong> (si considera intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni). Ne consegue che dovrà assolvere l’<strong>IMU e la TASI per l’intero mese di ottobre e di novembre </strong>con le aliquote previste per gli immobili non utilizzati come abitazione principale. Per quanto riguarda il mese di dicembre, se per almeno 15 giorni sussistono entrambi i requisiti della dimora abituale e residenza anagrafica, potrà assolvere le imposte per l’intero mese usufruendo delle aliquote agevolate e delle detrazioni per l’abitazione principale.</p><p></p><p></p><p></p><p><strong>COSA C’E’ DA SAPERE</strong></p><p>Per l’anno 2016, i pagamenti della <strong>prima rata in acconto di IMU e TASI</strong>, dovevano essere eseguiti entro il <strong>16 giugno u.s</strong>. sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della <strong>rata a saldo</strong> dovrà, invece, essere effettuato entro il prossimo <strong>16 dicembre</strong> sulla base degli atti pubblicati nel portale del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) alla data del 28 ottobre 2016. A tal fine il comune è tenuto a trasmettere le proprie delibere, nonché i relativi regolamenti, al MEF entro il termine del 21 ottobre p.v. per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.</p><p></p><p></p><p></p><p>Con il disegno di <strong>legge di Stabilità 2016</strong>, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre e che a breve sarà all’esame del Parlamento, <strong>il Governo ha abolito la TASI</strong> <strong>sull’abitazione principale</strong>. Dalle prime anticipazioni continueranno a pagare l’IMU e la TASI solamente le abitazioni cosiddette di “lusso” categoria A1/A8/A9.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="SuperRomu, post: 294473, member: 52061"] Ai fini IMU per abitazione principale il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 prevede espressamente la seguente definizione: “[I]l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.[/I] Il Legislatore in pratica evidenzia due concetti fondamentali: quello dell’unica unità immobiliare e quello della “[B]dimora abituale[/B]” e “[B]residenza anagrafica[/B]” del possessore e del suo nucleo familiare. Per la TASI, ai fini dell’individuazione dell’abitazione principale, valgano gli stessi criteri previsti ai fini IMU e di conseguenza: - il contribuente potrà avere un’unica abitazione principale per la quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; - le pertinenze sono riconosciute tali solo quelle di categoria [B]catastale C/2, C/6, C/7[/B] nella misura massima di una per ciascuna categoria. Tornando al tuo quesito se hai acquistato nell'anno 2016 un immobile da destinare ad abitazione principale [B]potrà godere delle agevolazioni fiscali solo a partire dalla data in cui vi avrà trasferito la residenza anagrafica[/B] e, di conseguenza, la dimora abituale. Il periodo di versamento, invece, dovrà essere calcolato sulla base dei[B] mesi di possesso[/B] (si considera intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni). Ne consegue che dovrà assolvere l’[B]IMU e la TASI per l’intero mese di ottobre e di novembre [/B]con le aliquote previste per gli immobili non utilizzati come abitazione principale. Per quanto riguarda il mese di dicembre, se per almeno 15 giorni sussistono entrambi i requisiti della dimora abituale e residenza anagrafica, potrà assolvere le imposte per l’intero mese usufruendo delle aliquote agevolate e delle detrazioni per l’abitazione principale. [B]COSA C’E’ DA SAPERE[/B] Per l’anno 2016, i pagamenti della [B]prima rata in acconto di IMU e TASI[/B], dovevano essere eseguiti entro il [B]16 giugno u.s[/B]. sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della [B]rata a saldo[/B] dovrà, invece, essere effettuato entro il prossimo [B]16 dicembre[/B] sulla base degli atti pubblicati nel portale del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) alla data del 28 ottobre 2016. A tal fine il comune è tenuto a trasmettere le proprie delibere, nonché i relativi regolamenti, al MEF entro il termine del 21 ottobre p.v. per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Con il disegno di [B]legge di Stabilità 2016[/B], approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre e che a breve sarà all’esame del Parlamento, [B]il Governo ha abolito la TASI[/B] [B]sull’abitazione principale[/B]. Dalle prime anticipazioni continueranno a pagare l’IMU e la TASI solamente le abitazioni cosiddette di “lusso” categoria A1/A8/A9. [/QUOTE]
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