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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 471629" data-attributes="member: 15253"><p>Tutte queste condizioni non sono <strong>diritti reali</strong>.</p><p></p><p>L'art. 16-bis del TUIR prevede che dall'imposta lorda si detrae un importo ...</p><p>delle spese documentate <strong>sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti</strong> che possiedono o detengono, sulla base di un <strong>titolo idoneo</strong>, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.</p><p>E il titolo idoneo non è solamente essere titolari di un <strong>diritto reale, </strong>ma anche un <strong>diritto personale di godimento </strong>(per es., locatari o comodatari dell’immobile)</p><p>Hanno diritto alla detrazione, inoltre, <strong>purché sostengano le spese:</strong></p><p>- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto</p><p>dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);</p><p>- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;</p><p>- il componente dell’unione civile;</p><p>- il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.</p><p></p><p>Come già scritto, la moglie <strong>se non sostiene effettivamente le spese</strong>, non ha diritto alla detrazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 471629, member: 15253"] Tutte queste condizioni non sono [B]diritti reali[/B]. L'art. 16-bis del TUIR prevede che dall'imposta lorda si detrae un importo ... delle spese documentate [B]sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti[/B] che possiedono o detengono, sulla base di un [B]titolo idoneo[/B], l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi. E il titolo idoneo non è solamente essere titolari di un [B]diritto reale, [/B]ma anche un [B]diritto personale di godimento [/B](per es., locatari o comodatari dell’immobile) Hanno diritto alla detrazione, inoltre, [B]purché sostengano le spese:[/B] - il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado); - il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge; - il componente dell’unione civile; - il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato. Come già scritto, la moglie [B]se non sostiene effettivamente le spese[/B], non ha diritto alla detrazione. [/QUOTE]
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