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Fisco, Detrazioni e Tasse
Detrazioni spettanti per sostituzione caldaia a condensazione con altra identica
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<blockquote data-quote="Biz Consulting" data-source="post: 395222" data-attributes="member: 53045"><p>La "mera sostituzione" di una caldaia, come ho già spiegato in molte altre occasioni (un esempio su tutte <a href="https://www.propit.it/threads/cambio-caldaia-e-bonus-fiscale.46407/#post-393088" target="_blank">è questa</a>) è una manutenzione ordinaria.</p><p>Spesso, purtroppo, L'Agenzia delle Entrate indica come manutenzioni straordinarie degli interventi senza entrare nella specificità che possono assumere a seconda dei contesti e, soprattutto, senza tenere in considerazione la normativa tecnica che li regola (che entra nei dettagli dei relativi inquadramenti).</p><p></p><p>Ciò premesso, la sostituzione di una caldaia con una "analoga", senza nessun altro genere di opera connessa (e importante) su impianto di distribuzione e/o emissione è un intervento di ordinaria.</p><p>Per cui, la mera sostituzione del generatore può essere detratta con Bonus Ristrutturazioni solo ai sensi dall'art.16 bis, comma 1, lett. h del TUIR, certificando che produce un risparmio energetico effettivo.</p><p>In questo caso non dà neppure accesso al Bonus Mobili.</p><p></p><p></p><p></p><p>In merito alla questione della documentazione rilasciata dal termoidraulico, non si tratta di "<em><strong><u>idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia</u></strong></em> " (come richiesto dall'art.16 bis, comma 1, lett. h del TUIR per ottenere il Bonus Ristrutturazioni per questo tipo d'intervento).</p><p>Un idraulico, a meno che non sia anche un termotecnico e salvo che non gli venga chiesto espressamente, non ha le competenze per redigere una certificazione di risparmio energetico.</p><p>Lui è obbligato solo a consegnare il "Rapporto di controllo di efficienza energetica" (cosiddetta "prima accensione"), che dichiara che i parametri del generatore rispettano i requisiti della normativa in materia di efficienza energetica e non fa alcun confronto con la situazione precedente.</p><p>È anch'esso un documento da conservare e mostrare in caso di verifiche, ma non dimostra il risparmio ottenuto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Biz Consulting, post: 395222, member: 53045"] La "mera sostituzione" di una caldaia, come ho già spiegato in molte altre occasioni (un esempio su tutte [URL='https://www.propit.it/threads/cambio-caldaia-e-bonus-fiscale.46407/#post-393088']è questa[/URL]) è una manutenzione ordinaria. Spesso, purtroppo, L'Agenzia delle Entrate indica come manutenzioni straordinarie degli interventi senza entrare nella specificità che possono assumere a seconda dei contesti e, soprattutto, senza tenere in considerazione la normativa tecnica che li regola (che entra nei dettagli dei relativi inquadramenti). Ciò premesso, la sostituzione di una caldaia con una "analoga", senza nessun altro genere di opera connessa (e importante) su impianto di distribuzione e/o emissione è un intervento di ordinaria. Per cui, la mera sostituzione del generatore può essere detratta con Bonus Ristrutturazioni solo ai sensi dall'art.16 bis, comma 1, lett. h del TUIR, certificando che produce un risparmio energetico effettivo. In questo caso non dà neppure accesso al Bonus Mobili. In merito alla questione della documentazione rilasciata dal termoidraulico, non si tratta di "[I][B][U]idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia[/U][/B][/I] " (come richiesto dall'art.16 bis, comma 1, lett. h del TUIR per ottenere il Bonus Ristrutturazioni per questo tipo d'intervento). Un idraulico, a meno che non sia anche un termotecnico e salvo che non gli venga chiesto espressamente, non ha le competenze per redigere una certificazione di risparmio energetico. Lui è obbligato solo a consegnare il "Rapporto di controllo di efficienza energetica" (cosiddetta "prima accensione"), che dichiara che i parametri del generatore rispettano i requisiti della normativa in materia di efficienza energetica e non fa alcun confronto con la situazione precedente. È anch'esso un documento da conservare e mostrare in caso di verifiche, ma non dimostra il risparmio ottenuto. [/QUOTE]
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