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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 456659" data-attributes="member: 15253"><p>Lui no, non avendo imposte da pagare.</p><p>Le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso l'università straniera sono detraibili da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico. Ai fini della detrazione occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.</p><p>La detrazione spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili".</p><p>Non sono detraibili le spese relative all’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari e di vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza.</p><p>Per quanto riguarda la detrazione per i canoni di locazione sostenuti dallo studente universitario fuori sede, spetta anche a studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università situata fuori dal territorio nazionale, purché sia ubicata in uno degli Stati dell’Unione europea, ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.</p><p>La detrazione del canone è subordinata alla sola stipula (o al rinnovo) di contratti di locazione e di ospitalità ovvero di atti di assegnazione in godimento senza altra indicazione. È, tuttavia, necessario che l'istituto che ospita lo studente rientri tra quelli previsti dalla norma, ovvero tra gli “enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative”.</p><p>Ai fini della detrazione, pertanto, è necessario che, ove non sia insito nella natura dell’ente che lo stesso non abbia finalità di lucro, sia rilasciata un’attestazione dalla quale risulti che l’ente ha le caratteristiche richieste dalla norma agevolativa.</p><p>Hanno diritto alla detrazione, alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, anche gli studenti partecipanti a progetti Erasmus, atteso che i predetti studenti, pur restando iscritti alle università italiane di appartenenza, possono essere considerati come studenti “fuori sede” per il periodo di durata del progetto.</p><p></p><p>Andavano indicate nel 2021 e nel 2022, nelle dichiarazioni di competenza di quegli anni. Salvo presentare ora le necessarie dichiarazioni integrative a favore.</p><p>P.S.: il Modello "Unico" non esiste più. Esiste il Modello "REDDITI".</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 456659, member: 15253"] Lui no, non avendo imposte da pagare. Le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso l'università straniera sono detraibili da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico. Ai fini della detrazione occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale. La detrazione spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili". Non sono detraibili le spese relative all’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari e di vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza. Per quanto riguarda la detrazione per i canoni di locazione sostenuti dallo studente universitario fuori sede, spetta anche a studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università situata fuori dal territorio nazionale, purché sia ubicata in uno degli Stati dell’Unione europea, ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo. La detrazione del canone è subordinata alla sola stipula (o al rinnovo) di contratti di locazione e di ospitalità ovvero di atti di assegnazione in godimento senza altra indicazione. È, tuttavia, necessario che l'istituto che ospita lo studente rientri tra quelli previsti dalla norma, ovvero tra gli “enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative”. Ai fini della detrazione, pertanto, è necessario che, ove non sia insito nella natura dell’ente che lo stesso non abbia finalità di lucro, sia rilasciata un’attestazione dalla quale risulti che l’ente ha le caratteristiche richieste dalla norma agevolativa. Hanno diritto alla detrazione, alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, anche gli studenti partecipanti a progetti Erasmus, atteso che i predetti studenti, pur restando iscritti alle università italiane di appartenenza, possono essere considerati come studenti “fuori sede” per il periodo di durata del progetto. Andavano indicate nel 2021 e nel 2022, nelle dichiarazioni di competenza di quegli anni. Salvo presentare ora le necessarie dichiarazioni integrative a favore. P.S.: il Modello "Unico" non esiste più. Esiste il Modello "REDDITI". [/QUOTE]
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