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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 209171" data-attributes="member: 15253"><p>È stato pubblicato sulla G.U. n. 277 del 28/11/2014 il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. L'art. 11 contiene le modificazioni al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.</p><p>Pertanto, <u>il prossimo 13 dicembre 2014</u> entrerà in vigore il nuovo limite previsto dal comma 7 dell'art. 28 del citato T.U.:</p><p><em>"Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore <strong>a euro centomila</strong> e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare".</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 209171, member: 15253"] È stato pubblicato sulla G.U. n. 277 del 28/11/2014 il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. L'art. 11 contiene le modificazioni al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. Pertanto, [U]il prossimo 13 dicembre 2014[/U] entrerà in vigore il nuovo limite previsto dal comma 7 dell'art. 28 del citato T.U.: [I]"Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore [B]a euro centomila[/B] e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare".[/I] [/QUOTE]
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