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Difetti immobile nuovo: azione legale?
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<blockquote data-quote="giub" data-source="post: 150028" data-attributes="member: 26919"><p>Ciao,</p><p>in realtà il videocifono, oltre ad essere posizionato in basso, tuttora non funziona (non si accende la telecamera).</p><p>Comunque il problema era abbastanza occulto, nel senso che me ne sono accorto soltanto qualche mese dopo quando sono andato a traslocare...prim non ci avevo fatto caso...</p><p> </p><p>Ho trovato quanto segue, sebbene si riferisca nello specifico ad un appalto, pensi si possa applicare per estensione a casi come il mio?</p><p> </p><p><strong>DA QUANDO DECORRONO I TEMPI DELLA DENUNCIA DEI VIZI E DIFETTI</strong>: La Cassazione (sentenza n. 1655/1986) ha precisato che momento della “scoperta del vizio” non si deve necessariamente intendere quello in cui il committente si accorge che esiste un problema nell’edificio o si manifesta una qualsiasi anomalia.</p><p> </p><p> </p><p><strong>La scoperta del vizio</strong> si data con il momento in cui ragionevolmente si rafforza la certezza che il vizio e/o difetto dell’immobile è conseguente ad una potenziale responsabilità dell’appaltatore nell’esecuzione dell’opera stessa. In successive sentenze, la Corte di Cassazione, ha poi affermato che la consapevolezza decorre nel momento in cui viene redatta una <strong>perizia da parte di un Perito tecnico</strong> dalla quale emergono forti indizi circa la possibile<strong> responsabilità dell’appaltatore</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="giub, post: 150028, member: 26919"] Ciao, in realtà il videocifono, oltre ad essere posizionato in basso, tuttora non funziona (non si accende la telecamera). Comunque il problema era abbastanza occulto, nel senso che me ne sono accorto soltanto qualche mese dopo quando sono andato a traslocare...prim non ci avevo fatto caso... Ho trovato quanto segue, sebbene si riferisca nello specifico ad un appalto, pensi si possa applicare per estensione a casi come il mio? [B]DA QUANDO DECORRONO I TEMPI DELLA DENUNCIA DEI VIZI E DIFETTI[/B]: La Cassazione (sentenza n. 1655/1986) ha precisato che momento della “scoperta del vizio” non si deve necessariamente intendere quello in cui il committente si accorge che esiste un problema nell’edificio o si manifesta una qualsiasi anomalia. [B]La scoperta del vizio[/B] si data con il momento in cui ragionevolmente si rafforza la certezza che il vizio e/o difetto dell’immobile è conseguente ad una potenziale responsabilità dell’appaltatore nell’esecuzione dell’opera stessa. In successive sentenze, la Corte di Cassazione, ha poi affermato che la consapevolezza decorre nel momento in cui viene redatta una [B]perizia da parte di un Perito tecnico[/B] dalla quale emergono forti indizi circa la possibile[B] responsabilità dell’appaltatore[/B] [/QUOTE]
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