Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Proprietari di Immobili
Compravendita Immobiliare
Difetti immobile nuovo: azione legale?
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="giub" data-source="post: 150106" data-attributes="member: 26919"><p>Sempre per parlare....ma con gli immobili non si applicare l'art. 1667 c.c. (vizi c.d. "<strong>non gravi</strong>")?</p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">Codice civile - art. 1667 "difformità e vizi dell'opera"L’appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purchè, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o <strong>i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta.</strong> La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'">L’azione contro l’appaltato si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purchè le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi due anni dalla consegna.</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="giub, post: 150106, member: 26919"] Sempre per parlare....ma con gli immobili non si applicare l'art. 1667 c.c. (vizi c.d. "[B]non gravi[/B]")? [SIZE=3][FONT=Verdana]Codice civile - art. 1667 "difformità e vizi dell'opera"L’appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purchè, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore.[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Verdana]Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o [B]i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta.[/B] La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.[/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=Verdana]L’azione contro l’appaltato si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purchè le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi due anni dalla consegna.[/FONT][/SIZE] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Proprietari di Immobili
Compravendita Immobiliare
Difetti immobile nuovo: azione legale?
Alto