Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Il Resto di propit.it
Pausa Caffè
Diffamazione con Facebook: l'amministratore del gruppo è sempre responsabile ?
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="StLegaleDeValeriRoma" data-source="post: 258456" data-attributes="member: 9873"><p>Studio Legale DE VALERI Area diritto di internet.</p><p></p><p><em>I soggetti che nella qualità di amministratori di un gruppo di discussione avviato su un social network omettono di effettuare un controllo adeguato sui messaggi, di carattere diffamatorio, postati da alcuni iscritti sulla bacheca del gruppo son responsabile seppur in via concorsuale del reato di diffamazione ex art. 595 III comma del codice penale ?</em></p><p></p><p>Il G.U.P. in un caso deciso dal Tribunale di Vallo della Lucania, nel valutare la posizione degli amministratori, ha affermato che non vi è dubbio che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca "facebook" integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, c.p. trattandosi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone.</p><p>Tuttavia, l’amministratore del gruppo non è in grado di operare un controllo preventivo sulle affermazioni che gli utenti immettono in rete.</p><p>L’amministratore può rispondere di diffamazione solo allorché ricorra, sotto il profilo soggettivo, una responsabilità concorsuale, commissiva ovvero omissiva, di tipo morale, la cui prova deve essere rigorosamente fornita dall’ufficio di Procura.</p><p>In sede penale non è possibile ritenere che le offese degli utenti debbano darsi per condivise dal <em>dominus</em> del gruppo solo in quanto da questi approvate, in modo specifico (nel caso in cui abbia predisposto un sistema di filtri) ovvero in modo generico ed incondizionato (nel caso in cui non l’abbia predisposto).</p><p>Nel caso di specie, l’elemento soggettivo non sussisteva, in quanto i due amministratori del gruppo, dopo aver appreso della avvenuta pubblicazione sulla bacheca, di commenti diffamatori, provvidero a cancellare l’intera conversazione in tempi adeguatamente celeri, e accompagnarono il gesto con un lungo post spiegando le ragioni dell’intervento dissociandosi dalle affermazioni diffamatorie.</p><p></p><p>Pertanto suggerisco ed è sempre necessario per chi crea un nuovo gruppo su facebook o altro social network, stesso discorso vale per un blog e il suo creatore amministratore, controllare i contenuti postati dagli iscritti provvedendo a rimuoverli con urgenza qualora integrino l'offesa all'altrui reputazione propria della fattispecie di reato di cui all'art. 595 c.p., III comma.</p><p></p><p>(rif. Tribunale Vallo della Lucania, sentenza n. 22 del 24.2.2016).</p><p></p><p><strong>Avv. Luigi De Valeri</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="StLegaleDeValeriRoma, post: 258456, member: 9873"] Studio Legale DE VALERI Area diritto di internet. [I]I soggetti che nella qualità di amministratori di un gruppo di discussione avviato su un social network omettono di effettuare un controllo adeguato sui messaggi, di carattere diffamatorio, postati da alcuni iscritti sulla bacheca del gruppo son responsabile seppur in via concorsuale del reato di diffamazione ex art. 595 III comma del codice penale ?[/I] Il G.U.P. in un caso deciso dal Tribunale di Vallo della Lucania, nel valutare la posizione degli amministratori, ha affermato che non vi è dubbio che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca "facebook" integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, c.p. trattandosi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone. Tuttavia, l’amministratore del gruppo non è in grado di operare un controllo preventivo sulle affermazioni che gli utenti immettono in rete. L’amministratore può rispondere di diffamazione solo allorché ricorra, sotto il profilo soggettivo, una responsabilità concorsuale, commissiva ovvero omissiva, di tipo morale, la cui prova deve essere rigorosamente fornita dall’ufficio di Procura. In sede penale non è possibile ritenere che le offese degli utenti debbano darsi per condivise dal [I]dominus[/I] del gruppo solo in quanto da questi approvate, in modo specifico (nel caso in cui abbia predisposto un sistema di filtri) ovvero in modo generico ed incondizionato (nel caso in cui non l’abbia predisposto). Nel caso di specie, l’elemento soggettivo non sussisteva, in quanto i due amministratori del gruppo, dopo aver appreso della avvenuta pubblicazione sulla bacheca, di commenti diffamatori, provvidero a cancellare l’intera conversazione in tempi adeguatamente celeri, e accompagnarono il gesto con un lungo post spiegando le ragioni dell’intervento dissociandosi dalle affermazioni diffamatorie. Pertanto suggerisco ed è sempre necessario per chi crea un nuovo gruppo su facebook o altro social network, stesso discorso vale per un blog e il suo creatore amministratore, controllare i contenuti postati dagli iscritti provvedendo a rimuoverli con urgenza qualora integrino l'offesa all'altrui reputazione propria della fattispecie di reato di cui all'art. 595 c.p., III comma. (rif. Tribunale Vallo della Lucania, sentenza n. 22 del 24.2.2016). [B]Avv. Luigi De Valeri[/B] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Il Resto di propit.it
Pausa Caffè
Diffamazione con Facebook: l'amministratore del gruppo è sempre responsabile ?
Alto