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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 15706" data-attributes="member: 4594"><p>Dico la mia opinione:</p><p>Il mediatore può operare come intermediario in senso classico nell'interesse delle parti in forza degli articoli 1754 e segg. del codice civile e allora è "imprenditore" o puo' agire con un mandato per una sola delle parti in forza della legge 36/89 opportunamente citata , e allora esecita "attività professionale" e, fra l 'alltro questo secondo caso, fà il paio con la possibilità di prestare fideiussione per una delle parti ex art. 1763</p><p></p><p>Infatti dalle due diverse posizioni cui il M. si colloca discendono responsabilità diverse.</p><p>Infatti legislativamente si evince la quadratura :il Mediatore che agisce come intermediario e esercita attività di impresa (ex art. 2082 del codice civile) ; se si adopera come procuratore-mandatario della parte ai sensi della legge 39/89 cambia funzione e diviene "esercente di una professione intellettuale " e come tale deve risponde dei danni arrecati al cliente derivanti dal mancato diligente operato al pari come risponde il sottoscritto nei confronti del proprio cliente a cui ho dato una consulenza gravemente errata e fuorviante. </p><p>In sintesi </p><p>l' art.2082 (che fa il paio con art. 1754 e segg.) cita:</p><p>E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione <strong>o dello scambio di beni o servizi. </strong></p><p>PS: come detto le responsabilità giuridica "dell'imprenditore" ex art. 2082 (prestazione di mezzi) sono ben diverse delle responsabilità del "professionista" ( prestazione di risultato) ex legge 39/89 ; quest' ultima fà il paio con gli articoli 2229 e segg. del codice civile. Infatti è fra questi articoli del codice che si ritrovano le prerogative spesso vantate dal mediatore ( vedi art. 2231,2232,2233, 2234,2235, e le responsabilità ex art. 2236.</p><p>Anche l'art.2238 " c'azzecca" e fà quadrare il cerchio laddove cita: se l'esercizio della professione costituisce elemento di attività organizzata in forma di impresa (nda art.2082) si applicano le disposizioni del titolo II ( n.d.a. dell'imprenditore)</p><p></p><p>Rischiando di ripetermi il comportamento concludente del M. si potrebbe attrarre nell'uno o nell'altro campo tal che ne risulterebbe una diversa responsabilità contrattuale nei confronti del cliente</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 15706, member: 4594"] Dico la mia opinione: Il mediatore può operare come intermediario in senso classico nell'interesse delle parti in forza degli articoli 1754 e segg. del codice civile e allora è "imprenditore" o puo' agire con un mandato per una sola delle parti in forza della legge 36/89 opportunamente citata , e allora esecita "attività professionale" e, fra l 'alltro questo secondo caso, fà il paio con la possibilità di prestare fideiussione per una delle parti ex art. 1763 Infatti dalle due diverse posizioni cui il M. si colloca discendono responsabilità diverse. Infatti legislativamente si evince la quadratura :il Mediatore che agisce come intermediario e esercita attività di impresa (ex art. 2082 del codice civile) ; se si adopera come procuratore-mandatario della parte ai sensi della legge 39/89 cambia funzione e diviene "esercente di una professione intellettuale " e come tale deve risponde dei danni arrecati al cliente derivanti dal mancato diligente operato al pari come risponde il sottoscritto nei confronti del proprio cliente a cui ho dato una consulenza gravemente errata e fuorviante. In sintesi l' art.2082 (che fa il paio con art. 1754 e segg.) cita: E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione [B]o dello scambio di beni o servizi. [/B] PS: come detto le responsabilità giuridica "dell'imprenditore" ex art. 2082 (prestazione di mezzi) sono ben diverse delle responsabilità del "professionista" ( prestazione di risultato) ex legge 39/89 ; quest' ultima fà il paio con gli articoli 2229 e segg. del codice civile. Infatti è fra questi articoli del codice che si ritrovano le prerogative spesso vantate dal mediatore ( vedi art. 2231,2232,2233, 2234,2235, e le responsabilità ex art. 2236. Anche l'art.2238 " c'azzecca" e fà quadrare il cerchio laddove cita: se l'esercizio della professione costituisce elemento di attività organizzata in forma di impresa (nda art.2082) si applicano le disposizioni del titolo II ( n.d.a. dell'imprenditore) Rischiando di ripetermi il comportamento concludente del M. si potrebbe attrarre nell'uno o nell'altro campo tal che ne risulterebbe una diversa responsabilità contrattuale nei confronti del cliente [/QUOTE]
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