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Dilemma: Accettazione o Rinuncia?
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Testo
<blockquote data-quote="Feluccios" data-source="post: 271312" data-attributes="member: 51481"><p>Confermo pienamente quanto specificato da Nemesis, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E del 7 ottobre 2011, avente per oggetto "Applicazione dell’imposta fissa di registro agli atti che contengono più disposizioni - articoli 20 e 21 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 e articoli 4 e 11 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131." recita testualmente:</p><p>"la Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che “…l’imposta di registro … si commisura all’atto sottoposto a registrazione, e trova applicazione in occasione della stipula o della formazione di atti a contenuto economico, in quanto assunti dal legislatore come indici di capacità contributiva. Quando un documento contenga più “atti”, ciascuno espressione di capacità contributiva, è normale e ragionevole che l’imposta si applichi distintamente ad ognuno di essi, della qual cosa vi è conferma, oltre che nell’articolo 21, comma 1, in esame, nelle disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 25” del TUR. Dalle affermazioni della Corte di Cassazione, si evince che le singole disposizioni contenute nell’atto rilevano autonomamente, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del TUR, solo qualora ciascuna di esse sia espressione di una autonoma capacità contributiva. (...)</p><p>nel caso in cui le disposizioni contenute nell’atto non siano suscettibili di una autonoma valutazione economica, non si realizza una espressione di capacità contributiva e, pertanto, non trova applicazione il disposto di cui all’articolo 21 del TUR. Di fatto, <strong>in assenza di un contenuto economicamente valutabile, non risulterebbe integrato un indice di capacità contributiva</strong>.</p><p>(...) Pertanto, <u>nell’ipotesi in cui nel medesimo documento siano contenute più procure, l’atto deve essere assoggettato a tassazione, ai fini dell’imposta di registro, con applicazione di <strong>un’unica imposta fissa</strong>.</u> <u>Analoghe considerazioni possono essere proposte con riferimento ad un atto contenente <strong>più rinunce all’eredità</strong> di cui all’articolo 519 del codice civile.</u> Al riguardo, appare utile precisare che possono qualificarsi quali atti che non hanno contenuto patrimoniale gli atti di rinuncia all’eredità con i quali si rifiuta, in sostanza, la delazione ereditaria, cioè l’offerta dell’eredità."</p><p></p><p>Me resterebbe un ultimo quesito: quale sarebbe la modalità migliore per tutelare il patrimonio di famiglia? Accettazione e Donazione oppure accettazione e Compravendita?</p><p>Può un creditore pignorare l'intero immobile in caso vanti crediti nei confronti di uno solo dei soggetti proprietari? Può chiedere la revoca dell'atto?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Feluccios, post: 271312, member: 51481"] Confermo pienamente quanto specificato da Nemesis, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E del 7 ottobre 2011, avente per oggetto "Applicazione dell’imposta fissa di registro agli atti che contengono più disposizioni - articoli 20 e 21 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 e articoli 4 e 11 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131." recita testualmente: "la Corte di Cassazione ha, inoltre, precisato che “…l’imposta di registro … si commisura all’atto sottoposto a registrazione, e trova applicazione in occasione della stipula o della formazione di atti a contenuto economico, in quanto assunti dal legislatore come indici di capacità contributiva. Quando un documento contenga più “atti”, ciascuno espressione di capacità contributiva, è normale e ragionevole che l’imposta si applichi distintamente ad ognuno di essi, della qual cosa vi è conferma, oltre che nell’articolo 21, comma 1, in esame, nelle disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 25” del TUR. Dalle affermazioni della Corte di Cassazione, si evince che le singole disposizioni contenute nell’atto rilevano autonomamente, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del TUR, solo qualora ciascuna di esse sia espressione di una autonoma capacità contributiva. (...) nel caso in cui le disposizioni contenute nell’atto non siano suscettibili di una autonoma valutazione economica, non si realizza una espressione di capacità contributiva e, pertanto, non trova applicazione il disposto di cui all’articolo 21 del TUR. Di fatto, [B]in assenza di un contenuto economicamente valutabile, non risulterebbe integrato un indice di capacità contributiva[/B]. (...) Pertanto, [U]nell’ipotesi in cui nel medesimo documento siano contenute più procure, l’atto deve essere assoggettato a tassazione, ai fini dell’imposta di registro, con applicazione di [B]un’unica imposta fissa[/B].[/U] [U]Analoghe considerazioni possono essere proposte con riferimento ad un atto contenente [B]più rinunce all’eredità[/B] di cui all’articolo 519 del codice civile.[/U] Al riguardo, appare utile precisare che possono qualificarsi quali atti che non hanno contenuto patrimoniale gli atti di rinuncia all’eredità con i quali si rifiuta, in sostanza, la delazione ereditaria, cioè l’offerta dell’eredità." Me resterebbe un ultimo quesito: quale sarebbe la modalità migliore per tutelare il patrimonio di famiglia? Accettazione e Donazione oppure accettazione e Compravendita? Può un creditore pignorare l'intero immobile in caso vanti crediti nei confronti di uno solo dei soggetti proprietari? Può chiedere la revoca dell'atto? [/QUOTE]
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