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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 381262" data-attributes="member: 15253"><p>Allora puoi legittimamente avvalerti della facoltà di diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza, ex art. 3, comma 1, lettera g) della legge n. 431/1998.</p><p>Ma al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.</p><p>Quindi devi comunicare al conduttore <u>il corrispettivo</u>, da quantificare in ogni caso in denaro, le <u>altre condizioni</u> alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito a esercitare o meno il diritto di prelazione.</p><p>Il conduttore può rimanere fino alla scadenza contrattuale. Se non esercita il diritto di prelazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 381262, member: 15253"] Allora puoi legittimamente avvalerti della facoltà di diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza, ex art. 3, comma 1, lettera g) della legge n. 431/1998. Ma al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Quindi devi comunicare al conduttore [U]il corrispettivo[/U], da quantificare in ogni caso in denaro, le [U]altre condizioni[/U] alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito a esercitare o meno il diritto di prelazione. Il conduttore può rimanere fino alla scadenza contrattuale. Se non esercita il diritto di prelazione. [/QUOTE]
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