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Diritto d'abitazione: costituzione e decadenza
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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 225940" data-attributes="member: 15253"><p>Premesso che la durata del diritto di abitazione non può eccedere la vita del beneficiario (è quindi previsto un limite massimo di durata), l'atto di trasferimento di quel diritto può ben prevedere un termine diverso (dunque, minore) da quello della morte dell'habitator.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 225940, member: 15253"] Premesso che la durata del diritto di abitazione non può eccedere la vita del beneficiario (è quindi previsto un limite massimo di durata), l'atto di trasferimento di quel diritto può ben prevedere un termine diverso (dunque, minore) da quello della morte dell'habitator. [/QUOTE]
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