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Testo
<blockquote data-quote="vittorievic" data-source="post: 436204" data-attributes="member: 57767"><p>si può anche risarcire il danno per la perdita del diritto d'uso in base all'età del beneficiario. Il diritto di abitazione ha natura temporanea e non gli può essere attribuito carattere di perpetuità.D'altra parte secondo te il diritto di abitazione che è un diritto prevale sul diritto di proprietà? Il proprietario se vuole demolire la casa paga un risarcimento a chi ci stava abitando.</p><p></p><p>Tra l'altro la sentenza della Casazione 844/2020 si è espressa sul conflitto tra il diritto di abitazione e l'abuso per necessità .</p><p>La demolizione configurerebbe una legittima sanzione ripristinatoria, e<strong> l'interesse con essa perseguito deve ritenersi prevalente sul diritto all’abitazione dell'immobile abusivamente realizzato.</strong></p><p>La giurisprudenza ha escluso inoltre che la demolizione dell'opera abusiva possa legittimamente avvenire solo ove il condannato abbia a disposizione un alloggio alternativo, ovvero qualora a ciò abbia provveduto lo Stato, non potendosi riconoscere un diritto assoluto all'inviolabilità del domicilio e, dunque, dell'abitazione, tale da precludere l'esecuzione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva.</p><p>L'eventuale violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, va verificata sotto il profilo della proporzionalità dell’ordine di demolizione rispetto alle condizioni personali e familiari dei destinatari della sanzione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="vittorievic, post: 436204, member: 57767"] si può anche risarcire il danno per la perdita del diritto d'uso in base all'età del beneficiario. Il diritto di abitazione ha natura temporanea e non gli può essere attribuito carattere di perpetuità.D'altra parte secondo te il diritto di abitazione che è un diritto prevale sul diritto di proprietà? Il proprietario se vuole demolire la casa paga un risarcimento a chi ci stava abitando. Tra l'altro la sentenza della Casazione 844/2020 si è espressa sul conflitto tra il diritto di abitazione e l'abuso per necessità . La demolizione configurerebbe una legittima sanzione ripristinatoria, e[B] l'interesse con essa perseguito deve ritenersi prevalente sul diritto all’abitazione dell'immobile abusivamente realizzato.[/B] La giurisprudenza ha escluso inoltre che la demolizione dell'opera abusiva possa legittimamente avvenire solo ove il condannato abbia a disposizione un alloggio alternativo, ovvero qualora a ciò abbia provveduto lo Stato, non potendosi riconoscere un diritto assoluto all'inviolabilità del domicilio e, dunque, dell'abitazione, tale da precludere l'esecuzione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva. L'eventuale violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, va verificata sotto il profilo della proporzionalità dell’ordine di demolizione rispetto alle condizioni personali e familiari dei destinatari della sanzione. [/QUOTE]
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