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Area Tecnica ed Edilizia
Catasto Fabbricati ed Edilizia Urbana
Diritto di superficie e terreno che cambia numero particella e diviene ente urbano.
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Testo
<blockquote data-quote="bartolini3" data-source="post: 118364" data-attributes="member: 40123"><p>Qui entriamo in una materia che ritengo sia di carattere notarile o comunque legale. Ma se mi aiuti possiamo andare avanti.</p><p></p><p>Nei motivi della decisione della causa di cui ti ho parlato , del quale per brevità tralascio i particolari, il giudice scrive : “ Nel merito si ricava che nell’atto di acquisto del terreno, su cui sarebbe poi sorto il complesso condominiale, i compratori costituirono contestualmente e reciprocamente il diritto ex art. 952 c.c. a costruire su piani sovrapposti una propria unità immobiliare, lasciando in comune il suolo ( tra cui l’area da cui è scaturita l’attuale controversia.</p><p>Non è contestato che a distanza di anni dalla nascita del condominio, vi fu l’assegnazione nell’agosto 1972, tramite delibera assembleare, di ventidue posti auto, uno per ogni appartamento; ……”. Nnella parte finale della sentenza il giudice dice : </p><p>“ il giudice pronuncia una sentenza meramente dichiarativa”. ( In sostanza chiarisce come stanno le cose. ).</p><p></p><p>I posti auto furono semplicemente assegnati con una delibera a maggioranza senza accatastamenti od altra formalità.</p><p></p><p>Aggiungo i seguenti elementi di riflessione :</p><p>Articolo 952 Codice Civile</p><p> Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà (934, 1350, 2643).Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.</p><p> Articolo 953 Codice Civile</p><p> Se la costituzione del diritto e stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione (2816).</p><p>Articolo 934 Codice Civile</p><p>Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli artt. 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo (952 e seguenti) o dalla legge (975-3, 986-2, 1150-5, 1593).</p><p>Una volta istituito il diritto di superficie sembrerebbe che non possa essere annullato se non con altro atto notarile .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="bartolini3, post: 118364, member: 40123"] Qui entriamo in una materia che ritengo sia di carattere notarile o comunque legale. Ma se mi aiuti possiamo andare avanti. Nei motivi della decisione della causa di cui ti ho parlato , del quale per brevità tralascio i particolari, il giudice scrive : “ Nel merito si ricava che nell’atto di acquisto del terreno, su cui sarebbe poi sorto il complesso condominiale, i compratori costituirono contestualmente e reciprocamente il diritto ex art. 952 c.c. a costruire su piani sovrapposti una propria unità immobiliare, lasciando in comune il suolo ( tra cui l’area da cui è scaturita l’attuale controversia. Non è contestato che a distanza di anni dalla nascita del condominio, vi fu l’assegnazione nell’agosto 1972, tramite delibera assembleare, di ventidue posti auto, uno per ogni appartamento; ……”. Nnella parte finale della sentenza il giudice dice : “ il giudice pronuncia una sentenza meramente dichiarativa”. ( In sostanza chiarisce come stanno le cose. ). I posti auto furono semplicemente assegnati con una delibera a maggioranza senza accatastamenti od altra formalità. Aggiungo i seguenti elementi di riflessione : Articolo 952 Codice Civile Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà (934, 1350, 2643).Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo. Articolo 953 Codice Civile Se la costituzione del diritto e stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione (2816). Articolo 934 Codice Civile Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli artt. 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo (952 e seguenti) o dalla legge (975-3, 986-2, 1150-5, 1593). Una volta istituito il diritto di superficie sembrerebbe che non possa essere annullato se non con altro atto notarile . [/QUOTE]
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