Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Tecnica ed Edilizia
Catasto Fabbricati ed Edilizia Urbana
Diritto di superficie e terreno che cambia numero particella e diviene ente urbano.
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="bartolini3" data-source="post: 119242" data-attributes="member: 40123"><p>SENTENZA</p><p>Nel rogito non si dice espressamente che si crea il diritto di superficie. La situazione è venuta in evidenza quando il giudice in una sentenza, non di condanna , ma " DICHIARATIVA" relativa al condominio di cui si parla , nei " Motivi della decisione "così si esprime : </p><p></p><p>" Nel merito si ricava che nell'atto di acquisto del 15/9/1962 del terreno, su cui sarebbe sorto il complesso condominiale , i compratori costituirono contestualmente e reciprocamente il diritto ex 952 c.c. a costruire su piani sovrapposti una propria unità immobiliare , lasciando in comune il suolo ( tra cui l'area da cui è scaturita l'attuale controversia). </p><p></p><p>Devo rimarcare che questa è una sentenza dichiarativa non appellata e perciò passata in giudicato.</p><p> ROGITO</p><p>Per completare il quadro informativo di seguito riporto le parti significative della " nota di trascrizione " dell'atto pubblico tramite il quale fu acquistato il terreno ed il fabbricato da costruire.</p><p></p><p>Nell’atto dopo l’intestazione si legge :</p><p></p><p> A FAVORE DI : ( seguono le generalità di tutti gli acquirenti che ometto di riportare )</p><p></p><p> CONTRO il signor Rossi Alessandro nato a ....il.... ivi residente. </p><p>Con il quale atto il signor Rossi Alessandro ha venduto il terreno appresso descritto ai seguenti signori, che hanno accettato comperato nelle misure rispettivamente indicate:</p><p></p><p>-Bianchi Luigi,per una quota ideale indivisa di millesimi venti e cinquantaquattro centesimi di millesimo ( 20,54)</p><p></p><p>- Tizio Giovanni , per una quota ideale e indivisa di millesimi diciassette e dodici centesimi di millesimo ( 17,12)</p><p>- seguono i dati di tutti gli altri acquirenti. </p><p></p><p>Il terreno oggetto della vendita è sito in comune di San .......... presso via ....... e confina con .......</p><p>E' distinto al Nuovo Catasto terreni di ........ alla pagina 676 , intestata al venditore, foglio7,mappale 199 superficie metri quadrati novecentocinquanta (mq. 950) , reddito dominicale £ 0,48 reddito agrario £ 0,10.</p><p></p><p>Per patto essenziale ed integrante della suddetta vendita le parti hanno convenuto inoltre quanto segue:</p><p>a) gli acquirenti effettueranno , sul terreno in oggetto,la costruzione di una palazzina per civili abitazioni composta di piano cantina, con quattro vani,piano terreno, con quattro quartieri,di primo piano con sei quartieri, di secondo piano con sei quartieri, di terzo piano con sei quartieri.</p><p>b) – in particolare gli acquirenti hanno dichiarato che, ciascuno di essi, costruirà, a proprie cure e spese le porzioni di fabbricato qui sotto rispettivamente indicate, porzioni che saranno pertanto di piena ed esclusiva proprietà dei loro rispettivi costruttori :</p><p></p><p>1) Il signor Bianchi Luigi : vano al piano cantina , lato sud-ovest,per una superficie utile di metri quadrati settantasei ( mq 76) del valore di millesimi venti e cinquantaquattro ( 20,54) confinante con corte comune per due lati. </p><p>2) Il sig Tizio Giovanni : vano al piano cantina, lato nord-ovest, della superficie utile di metri quadrati settantasei, del valore di millesimi 17,12 (diciassette e dodici) confinante con corte comune per due lati e vano di cui al punto 1). </p><p></p><p> Segue la descrizione di tutti gli altri costruttori ………………….. omissis</p><p></p><p>c) Restano in comune tra gli acquirenti, nelle quote corrispondenti al valore delle unità </p><p> rispettivamente costruite, le parti costitutive del fabbricato, le pertinenze a sevizio del </p><p> medesimo, la corte annessa, nonché tuttele altre cose mobili od immobili da considerarsi, a </p><p> termine di legge , di ragione condominiale.,</p><p></p><p> Se mi suggerite come posso fare potrei inviare i file della sentenza completa e del rogito completo </p><p>per il momento ringrazio della collaborazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="bartolini3, post: 119242, member: 40123"] SENTENZA Nel rogito non si dice espressamente che si crea il diritto di superficie. La situazione è venuta in evidenza quando il giudice in una sentenza, non di condanna , ma " DICHIARATIVA" relativa al condominio di cui si parla , nei " Motivi della decisione "così si esprime : " Nel merito si ricava che nell'atto di acquisto del 15/9/1962 del terreno, su cui sarebbe sorto il complesso condominiale , i compratori costituirono contestualmente e reciprocamente il diritto ex 952 c.c. a costruire su piani sovrapposti una propria unità immobiliare , lasciando in comune il suolo ( tra cui l'area da cui è scaturita l'attuale controversia). Devo rimarcare che questa è una sentenza dichiarativa non appellata e perciò passata in giudicato. ROGITO Per completare il quadro informativo di seguito riporto le parti significative della " nota di trascrizione " dell'atto pubblico tramite il quale fu acquistato il terreno ed il fabbricato da costruire. Nell’atto dopo l’intestazione si legge : A FAVORE DI : ( seguono le generalità di tutti gli acquirenti che ometto di riportare ) CONTRO il signor Rossi Alessandro nato a ....il.... ivi residente. Con il quale atto il signor Rossi Alessandro ha venduto il terreno appresso descritto ai seguenti signori, che hanno accettato comperato nelle misure rispettivamente indicate: -Bianchi Luigi,per una quota ideale indivisa di millesimi venti e cinquantaquattro centesimi di millesimo ( 20,54) - Tizio Giovanni , per una quota ideale e indivisa di millesimi diciassette e dodici centesimi di millesimo ( 17,12) - seguono i dati di tutti gli altri acquirenti. Il terreno oggetto della vendita è sito in comune di San .......... presso via ....... e confina con ....... E' distinto al Nuovo Catasto terreni di ........ alla pagina 676 , intestata al venditore, foglio7,mappale 199 superficie metri quadrati novecentocinquanta (mq. 950) , reddito dominicale £ 0,48 reddito agrario £ 0,10. Per patto essenziale ed integrante della suddetta vendita le parti hanno convenuto inoltre quanto segue: a) gli acquirenti effettueranno , sul terreno in oggetto,la costruzione di una palazzina per civili abitazioni composta di piano cantina, con quattro vani,piano terreno, con quattro quartieri,di primo piano con sei quartieri, di secondo piano con sei quartieri, di terzo piano con sei quartieri. b) – in particolare gli acquirenti hanno dichiarato che, ciascuno di essi, costruirà, a proprie cure e spese le porzioni di fabbricato qui sotto rispettivamente indicate, porzioni che saranno pertanto di piena ed esclusiva proprietà dei loro rispettivi costruttori : 1) Il signor Bianchi Luigi : vano al piano cantina , lato sud-ovest,per una superficie utile di metri quadrati settantasei ( mq 76) del valore di millesimi venti e cinquantaquattro ( 20,54) confinante con corte comune per due lati. 2) Il sig Tizio Giovanni : vano al piano cantina, lato nord-ovest, della superficie utile di metri quadrati settantasei, del valore di millesimi 17,12 (diciassette e dodici) confinante con corte comune per due lati e vano di cui al punto 1). Segue la descrizione di tutti gli altri costruttori ………………….. omissis c) Restano in comune tra gli acquirenti, nelle quote corrispondenti al valore delle unità rispettivamente costruite, le parti costitutive del fabbricato, le pertinenze a sevizio del medesimo, la corte annessa, nonché tuttele altre cose mobili od immobili da considerarsi, a termine di legge , di ragione condominiale., Se mi suggerite come posso fare potrei inviare i file della sentenza completa e del rogito completo per il momento ringrazio della collaborazione. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Tecnica ed Edilizia
Catasto Fabbricati ed Edilizia Urbana
Diritto di superficie e terreno che cambia numero particella e diviene ente urbano.
Alto