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Diritto successorio. Coniuge separato con figlio. Nuova convivenza e nascita di un nuovo figlio.
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 137525" data-attributes="member: 4594"><p>Purtroppo anche unioni solide talvolta si rompono dando seguito a dolorose separazioni. I separati superato il trauma, normalmente riallacciano rapporti affettivi e duratori con nuovi patner con i quali talvolta generano altri figli.</p><p>In ambito successorio le parti in causa rischiano di “perdere la bussola ” privi dei riferimenti tradizionali ( i beni dai genitori passano ai figli senza tante complicazioni) non riescono bene a capire quali sono i diritti in capo agli eredi in relazione alla nuova situazione come sopra prospettata. Per tentar di fare un po’ di luce ci avvarremo di una esemplificazione che ricalca quanto sovente si verifica in realtà</p><p></p><p>MARIO si è separato da Bianca con cui era legato da un regolare contratto di matrimonio durante il quale è nato un figlio, Tizio; supponiamo inoltre che Mario dopo un certo periodo, abbia iniziato una convivenza con Rosa dalla quale ha avuto un secondo figlio. Caio . </p><p></p><p>Mario all’atto della morte improvvisa risultava ancora giuridicamente “separato” e proprietario di beni mobili (denaro titoli etc.) e beni immobili </p><p></p><p>In sede successoria , il coniuge Bianca cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato; se invece a Bianca fosse stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato (cosa abbastanza rara )a seguito del decesso di Mario, beneficerà solo del diritto ad un assegno vitalizio, e sempre che al momento dell'apertura della successione godesse degli alimenti.</p><p></p><p>Dunque la moglie Bianca (nel caso di separazione consensuale o di separazione giudiziale in assenza di una sentenza passata in giudicato) e i figli hanno diritto in ogni caso alla legittima, cioè ad una quota del patrimonio del defunto non inferiore a 3/4 ( ¼ Bianca ed ¼ a Tizio 1/4 a Caio ).</p><p></p><p>Attualmente in Italia, a differenza di altri Paesi europei, la convivenza di fatto non è prevista e pertanto non è oggetto di tutela giuridica . In materia successoria il convivente è considerato un "estraneo", anche se abbia generato un figlio naturale, magari riconosciuto da parte di entrambi i genitori. Pertanto, nell'ipotesi in cui Mario venisse a mancare e non avesse fatto testamento, la successione si aprirebbe per legge e, -sul presupposto di una separazione consensuale o di separazione giudiziale in assenza di una sentenza passata in giudicato- il patrimonio verrebbe devoluto interamente alla moglie Bianca ed ai due figli dello stesso. </p><p></p><p>Qualora Mario invece decidesse di fare testamento, scelta obbligata al fine di garantire una minima tutela alla convivente, egli potrebbe "disporre" della quota del quarto residuo a favore di Rosa (ricordiamo: 3/4 come sopra sono tassativamente da riservare al coniuge e figli e solo il ¼ residuo rappresenta la “disponibile” destinabile a chiunque ) . </p><p></p><p>Un testamento che non rispettasse i diritti dei legittimari potrebbe essere impugnato e, in linea di principio, non possono esservi dubbi sul fatto che la causa sarebbe vinta.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 137525, member: 4594"] Purtroppo anche unioni solide talvolta si rompono dando seguito a dolorose separazioni. I separati superato il trauma, normalmente riallacciano rapporti affettivi e duratori con nuovi patner con i quali talvolta generano altri figli. In ambito successorio le parti in causa rischiano di “perdere la bussola ” privi dei riferimenti tradizionali ( i beni dai genitori passano ai figli senza tante complicazioni) non riescono bene a capire quali sono i diritti in capo agli eredi in relazione alla nuova situazione come sopra prospettata. Per tentar di fare un po’ di luce ci avvarremo di una esemplificazione che ricalca quanto sovente si verifica in realtà MARIO si è separato da Bianca con cui era legato da un regolare contratto di matrimonio durante il quale è nato un figlio, Tizio; supponiamo inoltre che Mario dopo un certo periodo, abbia iniziato una convivenza con Rosa dalla quale ha avuto un secondo figlio. Caio . Mario all’atto della morte improvvisa risultava ancora giuridicamente “separato” e proprietario di beni mobili (denaro titoli etc.) e beni immobili In sede successoria , il coniuge Bianca cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato; se invece a Bianca fosse stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato (cosa abbastanza rara )a seguito del decesso di Mario, beneficerà solo del diritto ad un assegno vitalizio, e sempre che al momento dell'apertura della successione godesse degli alimenti. Dunque la moglie Bianca (nel caso di separazione consensuale o di separazione giudiziale in assenza di una sentenza passata in giudicato) e i figli hanno diritto in ogni caso alla legittima, cioè ad una quota del patrimonio del defunto non inferiore a 3/4 ( ¼ Bianca ed ¼ a Tizio 1/4 a Caio ). Attualmente in Italia, a differenza di altri Paesi europei, la convivenza di fatto non è prevista e pertanto non è oggetto di tutela giuridica . In materia successoria il convivente è considerato un "estraneo", anche se abbia generato un figlio naturale, magari riconosciuto da parte di entrambi i genitori. Pertanto, nell'ipotesi in cui Mario venisse a mancare e non avesse fatto testamento, la successione si aprirebbe per legge e, -sul presupposto di una separazione consensuale o di separazione giudiziale in assenza di una sentenza passata in giudicato- il patrimonio verrebbe devoluto interamente alla moglie Bianca ed ai due figli dello stesso. Qualora Mario invece decidesse di fare testamento, scelta obbligata al fine di garantire una minima tutela alla convivente, egli potrebbe "disporre" della quota del quarto residuo a favore di Rosa (ricordiamo: 3/4 come sopra sono tassativamente da riservare al coniuge e figli e solo il ¼ residuo rappresenta la “disponibile” destinabile a chiunque ) . Un testamento che non rispettasse i diritti dei legittimari potrebbe essere impugnato e, in linea di principio, non possono esservi dubbi sul fatto che la causa sarebbe vinta. [/QUOTE]
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