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Disdetta contratto locazione da parte inquilino
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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 144988"><p><strong>Il recesso del conduttore.</strong></p><p>Il conduttore ha il diritto di recedere dal contratto anche prima della scadenza, qualora ricorrano gravi motivi, previa comunicazione al locatore almeno sei mesi prima.</p><p> </p><p>Ricorrendo gravi motivi, dunque, il conduttore in qualsiasi contratto di locazione, a prescindere dall’uso a cui sia destinato l’immobile locato, può sempre recedere dal contratto con <strong>preavviso di almeno sei mesi</strong> da comunicarsi al locatore con <strong>lettera raccomandata</strong>.</p><p> </p><p><strong>Il mancato rispetto del termine di preavviso</strong>, comporta l’obbligo per il conduttore di corrispondere al locatore il pagamento di sei canoni mensili a partire dalla comunicazione del recesso ovvero dal rilascio dell’immobile in caso di omessa comunicazione preventiva, sempre che l’immobile medesimo non venga locato a terzi </p><p> </p><p>Il necessario preavviso imposto al conduttore per il recesso, si giustifica con il contemperamento dell’interesse del locatore che, a seguito del recesso dell’altra parte, perde una rendita derivante dal proprio immobile sulla quale aveva fatto ragionevolmente affidamento in virtù dello stesso contratto di locazione.</p><p> </p><p>Per tale motivo il conduttore che receda per <strong>gravi motivi</strong> senza il preavviso richiesto dalla legge , è tenuto al risarcimento del danno che il locatore provi di aver subito per l’anticipata restituzione dell’immobile, salvo che dimostri che l’immobile sia stato ugualmente usato dal locatore.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 144988"] [B]Il recesso del conduttore.[/B] Il conduttore ha il diritto di recedere dal contratto anche prima della scadenza, qualora ricorrano gravi motivi, previa comunicazione al locatore almeno sei mesi prima. Ricorrendo gravi motivi, dunque, il conduttore in qualsiasi contratto di locazione, a prescindere dall’uso a cui sia destinato l’immobile locato, può sempre recedere dal contratto con [B]preavviso di almeno sei mesi[/B] da comunicarsi al locatore con [B]lettera raccomandata[/B]. [B]Il mancato rispetto del termine di preavviso[/B], comporta l’obbligo per il conduttore di corrispondere al locatore il pagamento di sei canoni mensili a partire dalla comunicazione del recesso ovvero dal rilascio dell’immobile in caso di omessa comunicazione preventiva, sempre che l’immobile medesimo non venga locato a terzi Il necessario preavviso imposto al conduttore per il recesso, si giustifica con il contemperamento dell’interesse del locatore che, a seguito del recesso dell’altra parte, perde una rendita derivante dal proprio immobile sulla quale aveva fatto ragionevolmente affidamento in virtù dello stesso contratto di locazione. Per tale motivo il conduttore che receda per [B]gravi motivi[/B] senza il preavviso richiesto dalla legge , è tenuto al risarcimento del danno che il locatore provi di aver subito per l’anticipata restituzione dell’immobile, salvo che dimostri che l’immobile sia stato ugualmente usato dal locatore. [/QUOTE]
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