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<blockquote data-quote="basty" data-source="post: 306235" data-attributes="member: 35382"><p>Non ho detto come e chi può esercitare detto diritto. Comunque:</p><p></p><p>Chi voglia accedere agli elaborati progettuali relativi ad una istanza di concessione o autorizzazione edilizia, presentata da altro soggetto, quale <em>iter</em>procedurale deve seguire?</p><p></p><p> Una prima indicazione è contenuta nell’art. 31 co. 8, L.U.N. 1150\1942, nel testo modificato dall’art. 10 della L. 765\1967, che consente a chiunque di prendere visione, presso gli uffici comunali, della licenza (ora concessione o autorizzazione) edilizia e dei relativi atti di progetto. La legge urbanistica nazionale, quindi, riconosce un diritto di accesso agli elaborati progettuali <em>solo mediante visione</em> e non anche mediante estrazione di copia.</p><p></p><p> L’art. 22, co. 1, della legge 241\1990 riconosce a chiunque vi abbia interesse<a href="https://www.diritto.it/articoli/enti_locali/celani1.html#_ftn2" target="_blank">[2]</a>, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi; il successivo comma 2 specifica che per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.</p><p></p><p>L’art. 5, co. 2, del D.P.R. 352\1992 riconosce, come modalità di esercizio del diritto di accesso, sia la <em>visione</em> dei documenti che <em>l’ottenimento di</em> <em>copia</em>.</p><p></p><p><a href="https://www.diritto.it/articoli/enti_locali/celani1.html" target="_blank">Diritto & Diritti - rivista giuridica on line</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="basty, post: 306235, member: 35382"] Non ho detto come e chi può esercitare detto diritto. Comunque: Chi voglia accedere agli elaborati progettuali relativi ad una istanza di concessione o autorizzazione edilizia, presentata da altro soggetto, quale [I]iter[/I]procedurale deve seguire? Una prima indicazione è contenuta nell’art. 31 co. 8, L.U.N. 1150\1942, nel testo modificato dall’art. 10 della L. 765\1967, che consente a chiunque di prendere visione, presso gli uffici comunali, della licenza (ora concessione o autorizzazione) edilizia e dei relativi atti di progetto. La legge urbanistica nazionale, quindi, riconosce un diritto di accesso agli elaborati progettuali [I]solo mediante visione[/I] e non anche mediante estrazione di copia. L’art. 22, co. 1, della legge 241\1990 riconosce a chiunque vi abbia interesse[URL='https://www.diritto.it/articoli/enti_locali/celani1.html#_ftn2'][2][/URL], per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi; il successivo comma 2 specifica che per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. L’art. 5, co. 2, del D.P.R. 352\1992 riconosce, come modalità di esercizio del diritto di accesso, sia la [I]visione[/I] dei documenti che [I]l’ottenimento di[/I] [I]copia[/I]. [URL="https://www.diritto.it/articoli/enti_locali/celani1.html"]Diritto & Diritti - rivista giuridica on line[/URL] [/QUOTE]
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