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Nuda Proprietà, Usufrutto e Comodato
Divisione spese tra nudo proprietario e usufruttuario
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Testo
<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 25019" data-attributes="member: 7232"><p>L'art. 1004 del codice civile dispone che sono a carico dell'usufruttuario le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa. Esempi di riparazioni ordinarie sono:</p><p> il ripristino dell’intonaco</p><p> la verniciatura di porte e finestre</p><p> la tinteggiatura delle pareti</p><p> la sostituzione di singole tegole o di singoli gradini</p><p> la sostituzione di singole porte o finestre</p><p> il ripristino delle coperture impermeabili dei terrazzi.</p><p>RIPARAZIONI STRAORDINARIE</p><p>Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.</p><p>L’art. 1005 del codice civile ne fa un elenco che tuttavia, secondo unanime interpretazione giurisprudenziale, non è tassativo:</p><p>«riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno e di cinta».</p><p>Ma oltre ai casi menzionati, si può dire che rientrano nel concetto di riparazioni straordinarie quelle che non sono prevedibili come effetto normale, a breve o a medio termine, dell’uso e del godimento della cosa, e consistono nella sostituzione o nel ripristino di parti essenziali della struttura della cosa, il cui costo risulta sproporzionato rispetto al reddito normale prodotto dalla cosa medesima.</p><p>Tuttavia non bisogna dimenticare che qualora le riparazioni straordinarie siano rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione, esse sono a carico dell’usufruttuario.</p><p>Da : <a href="http://www.tutelati.it/usufrutto.htm" target="_blank">Cos' l'usufrutto</a></p><p>Sempre dal Codice Civile :</p><p>Art. 1006 Rifiuto del proprietario alle riparazioni </p><p>Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, e in facoltà dell'usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell'usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso l'usufruttuario ha diritto di ritenere l'immobile riparato (2756; att. 152).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 25019, member: 7232"] L'art. 1004 del codice civile dispone che sono a carico dell'usufruttuario le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa. Esempi di riparazioni ordinarie sono: il ripristino dell’intonaco la verniciatura di porte e finestre la tinteggiatura delle pareti la sostituzione di singole tegole o di singoli gradini la sostituzione di singole porte o finestre il ripristino delle coperture impermeabili dei terrazzi. RIPARAZIONI STRAORDINARIE Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario. L’art. 1005 del codice civile ne fa un elenco che tuttavia, secondo unanime interpretazione giurisprudenziale, non è tassativo: «riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno e di cinta». Ma oltre ai casi menzionati, si può dire che rientrano nel concetto di riparazioni straordinarie quelle che non sono prevedibili come effetto normale, a breve o a medio termine, dell’uso e del godimento della cosa, e consistono nella sostituzione o nel ripristino di parti essenziali della struttura della cosa, il cui costo risulta sproporzionato rispetto al reddito normale prodotto dalla cosa medesima. Tuttavia non bisogna dimenticare che qualora le riparazioni straordinarie siano rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione, esse sono a carico dell’usufruttuario. Da : [url=http://www.tutelati.it/usufrutto.htm]Cos' l'usufrutto[/url] Sempre dal Codice Civile : Art. 1006 Rifiuto del proprietario alle riparazioni Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, e in facoltà dell'usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell'usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso l'usufruttuario ha diritto di ritenere l'immobile riparato (2756; att. 152). [/QUOTE]
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