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Locazione, Affitto e Sfratto
DL Semplificazioni: novità per i contratti di locazione concordati
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<blockquote data-quote="gattaccia" data-source="post: 448291" data-attributes="member: 46390"><p>sì [USER=42040]@uva[/USER], ecco qua</p><p>nella nostra contea <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" /> c'è l'obbligo a quanto pare:</p><p></p><p>CASI DI RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE O DELL’IMPOSTA FABBRICATI STORICI O INAGIBILI - La base imponibile è ridotta del 50% sui fabbricati di interesse storico o artistico (art. 10 D.Lgs. 42/2004), per i fabbricati inagibili o inabitabili (per informazioni consultare e il regolamento comunale disciplinante la IUC) COMODATO - La base imponibile è ridotta del 50% sulle unità immobiliari concesse in comodato, e sulle sue pertinenze C2/C6/C7 (nel limite di una pertinenza per ciascuna categoria) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: il comodante (PROPRIETARIO) ed il comodatario (CHI UTILIZZA l’immobile) siano parenti in linea retta entro il primo grado, quindi il comodato è possibile solo tra genitori e Þgli e/o tra Þgli e genitori; l’abitazione concessa in comodato non sia classiÞcata nelle categorie catastali A1/A8/A9; il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraÞcamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneÞcio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classiÞcate nelle categorie catastali A1/A8/A9; il parente comodatario sia residente anagraÞcamente, abbia dimora abituale ed utilizzi l’unità in comodato come abitazione principale; il contratto sia registrato; l’agevolazione può essere goduta al massimo per una unità immobiliare e relative pertinenze; obbligo di dichiarazione IMU entro i termini di legge. PENSIONATI NON RESIDENTI- prevista la riduzione d'imposta al 62,5 per cento per una sola unità' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà' o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. <strong>LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO - Per le unità abitative locate a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998, e per le unità abitative oggetto di contratti tipo di locazione a uso abitativo per studenti universitari ai sensi dell'art. 5, comma 2, Legge 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota del 10 per mille, è ridotta del 25 per cento; per le unità abitative locate a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998, l’applicazione dell’aliquota del 10 per mille è subordinata alla residenza dell’inquilino, oltre che alla presentazione della dichiarazione.</strong></p><p>Il contribuente è obbligato a presentare dichiarazione IMU entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo all’anno d’imposta nel quale è applicata l’agevolazione</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="gattaccia, post: 448291, member: 46390"] sì [USER=42040]@uva[/USER], ecco qua nella nostra contea :) c'è l'obbligo a quanto pare: CASI DI RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE O DELL’IMPOSTA FABBRICATI STORICI O INAGIBILI - La base imponibile è ridotta del 50% sui fabbricati di interesse storico o artistico (art. 10 D.Lgs. 42/2004), per i fabbricati inagibili o inabitabili (per informazioni consultare e il regolamento comunale disciplinante la IUC) COMODATO - La base imponibile è ridotta del 50% sulle unità immobiliari concesse in comodato, e sulle sue pertinenze C2/C6/C7 (nel limite di una pertinenza per ciascuna categoria) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: il comodante (PROPRIETARIO) ed il comodatario (CHI UTILIZZA l’immobile) siano parenti in linea retta entro il primo grado, quindi il comodato è possibile solo tra genitori e Þgli e/o tra Þgli e genitori; l’abitazione concessa in comodato non sia classiÞcata nelle categorie catastali A1/A8/A9; il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraÞcamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneÞcio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classiÞcate nelle categorie catastali A1/A8/A9; il parente comodatario sia residente anagraÞcamente, abbia dimora abituale ed utilizzi l’unità in comodato come abitazione principale; il contratto sia registrato; l’agevolazione può essere goduta al massimo per una unità immobiliare e relative pertinenze; obbligo di dichiarazione IMU entro i termini di legge. PENSIONATI NON RESIDENTI- prevista la riduzione d'imposta al 62,5 per cento per una sola unità' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà' o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. [B]LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO - Per le unità abitative locate a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998, e per le unità abitative oggetto di contratti tipo di locazione a uso abitativo per studenti universitari ai sensi dell'art. 5, comma 2, Legge 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota del 10 per mille, è ridotta del 25 per cento; per le unità abitative locate a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998, l’applicazione dell’aliquota del 10 per mille è subordinata alla residenza dell’inquilino, oltre che alla presentazione della dichiarazione.[/B] Il contribuente è obbligato a presentare dichiarazione IMU entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo all’anno d’imposta nel quale è applicata l’agevolazione [/QUOTE]
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