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Domanda su diritto di Prelazione su appartamento con contratto d'affitto in scadenza
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Testo
<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 473394" data-attributes="member: 42040"><p>Se alla prima scadenza il locatore che intende vendere l'immobile non invia disdetta, il conduttore non ha diritto di prelazione. Il contratto prosegue e l'acquirente subentra come nuovo locatore.</p><p></p><p>Se il locatore invia disdetta con la motivazione di cui alla lettera g) dell'art. 3, c. 1 l. 431/1998, il conduttore ha diritto di prelazione:</p><p></p><p><em>g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione,...</em></p><p></p><p>Se il locatore invia disdetta (alla prima scadenza) con la motivazione di cui alla lettera c):</p><p><em>c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;</em></p><p></p><p>o alla lettera f):</p><p><em>f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;</em></p><p></p><p>e mette in vendita l'immobile, il conduttore non ha diritto di prelazione.</p><p></p><p>Tutto ciò a condizione che (come avviene abitualmente) nel contratto di locazione abitativo non sia prevista espressamente la prelazione a favore del conduttore.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 473394, member: 42040"] Se alla prima scadenza il locatore che intende vendere l'immobile non invia disdetta, il conduttore non ha diritto di prelazione. Il contratto prosegue e l'acquirente subentra come nuovo locatore. Se il locatore invia disdetta con la motivazione di cui alla lettera g) dell'art. 3, c. 1 l. 431/1998, il conduttore ha diritto di prelazione: [I]g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione,...[/I] Se il locatore invia disdetta (alla prima scadenza) con la motivazione di cui alla lettera c): [I]c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;[/I] o alla lettera f): [I]f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;[/I] e mette in vendita l'immobile, il conduttore non ha diritto di prelazione. Tutto ciò a condizione che (come avviene abitualmente) nel contratto di locazione abitativo non sia prevista espressamente la prelazione a favore del conduttore. [/QUOTE]
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