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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 8680" data-attributes="member: 4594"><p>A mio parere non dovrebbero, nel suo caso, esserci problemi stante il fatto che il Legislatore con il D.L. 35/2005 che ha modificato gli artt. 561 e 563 cod. civ.: La norma tende ad agevolare la circolazione dei beni immobili di provenienza donativa : in sostanza la donazione trascritta oltre il ventennio non genera problemi di sorta per l'acquirente . Il fine insomma previsto dalla norma è eliminare il vincolo di non commercialità che, di fatto caratterizzava gli immobili di provenienza donativa. </p><p>Entrando nel merito e senza volersi soffermare sul tema , la novità ha previsto che:</p><p>-quanto ai diritti di godimento o di ipoteca su beni immobili (art. 561 cod. civ.), tali diritti rimangono «salvi» al momento dell'inizio dell'azione di riduzione, se sono già trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione oggetto di riduzione (viceversa, "i pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione");</p><p>-quanto al diritto di proprietà su beni immobili in capo agli acquirenti dal donatario (art. 563 cod. civ.), anche tale diritto è fatto salvo sempre che, al momento dell'inizio dell'azione di riduzione, siano già trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione oggetto di riduzione.</p><p></p><p>Non è il suo caso, ma per completezza di argomentazione necessita sapere i benefici nascenti dal decorso del ventennio sono subordinati, per i beni immobili, alla circostanza che durante tale periodo (nel ventennio) il legittimario (es: mamma, altri figli o genitori o nipoti del donante) non abbia notificato e trascritto un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione nel qual caso tutto resta come prima della legge 35/85 tal che i termini si allungano in maniera indefinita oltre il ventennio de quo</p><p></p><p>cordialità</p><p><a href="http://www.realessandro.it" target="_blank">www.realessandro.it</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 8680, member: 4594"] A mio parere non dovrebbero, nel suo caso, esserci problemi stante il fatto che il Legislatore con il D.L. 35/2005 che ha modificato gli artt. 561 e 563 cod. civ.: La norma tende ad agevolare la circolazione dei beni immobili di provenienza donativa : in sostanza la donazione trascritta oltre il ventennio non genera problemi di sorta per l'acquirente . Il fine insomma previsto dalla norma è eliminare il vincolo di non commercialità che, di fatto caratterizzava gli immobili di provenienza donativa. Entrando nel merito e senza volersi soffermare sul tema , la novità ha previsto che: -quanto ai diritti di godimento o di ipoteca su beni immobili (art. 561 cod. civ.), tali diritti rimangono «salvi» al momento dell'inizio dell'azione di riduzione, se sono già trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione oggetto di riduzione (viceversa, "i pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione"); -quanto al diritto di proprietà su beni immobili in capo agli acquirenti dal donatario (art. 563 cod. civ.), anche tale diritto è fatto salvo sempre che, al momento dell'inizio dell'azione di riduzione, siano già trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione oggetto di riduzione. Non è il suo caso, ma per completezza di argomentazione necessita sapere i benefici nascenti dal decorso del ventennio sono subordinati, per i beni immobili, alla circostanza che durante tale periodo (nel ventennio) il legittimario (es: mamma, altri figli o genitori o nipoti del donante) non abbia notificato e trascritto un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione nel qual caso tutto resta come prima della legge 35/85 tal che i termini si allungano in maniera indefinita oltre il ventennio de quo cordialità [url="http://www.realessandro.it"]www.realessandro.it[/url] [/QUOTE]
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