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Donazione di terreno agricolo ad un estraneo: diritto di prelazione
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Testo
<blockquote data-quote="Dimaraz" data-source="post: 249152" data-attributes="member: 46111"><p>Comunque non hai diritto ad esercitare la prelazione.</p><p></p><p>Sei male informata.</p><p>Ti posto alcune eccezzioni fra le quali rientra anche il caso che citi:</p><p></p><p><em><strong>h) Permuta</strong></em></p><p><em></em></p><p> <em></em></p><p><em>La prelazione non trova applicazione nel caso di permuta del fondo con altro bene (art. 8, secondo comma della legge n. 590 del 1965).</em></p><p><em></em></p><p> <em></em></p><p><em>Il motivo per cui la permuta è stata esclusa consiste nell’infungibilità della controprestazione, in quanto il coltivatore non è in grado di offrire al proprietario del terreno una prestazione identica a quella che è in grado di offrire il terzo. La norma dell’art. 8 della legge 590/1965 si riferisce ad ogni ipotesi di permuta e non soltanto alla permuta del terreno agricolo con altro terreno.</em></p><p><em></em></p><p> <em></em></p><p> <em>La Cassazione interpreta questa fattispecie in modo onnicomprensivo, così che la prelazione è da escludersi ogni qual volta il corrispettivo sia costituito da un bene in natura, fermo restando questa soluzione anche qualora vi siano conguagli in denaro, purchè il versamento in denaro non sia prevalente rispetto allo scambio del bene in natura (nel qual caso non si avrà più permuta con conguaglio ma una vera e propria compravendita in cui parte del prezzo è pagato in natura).</em></p><p></p><p><span style="color: #b30000"><strong>i) Atti a titolo gratuito e divisione</strong></span></p><p><span style="color: #b30000"></span></p><p> <span style="color: #b30000"></span></p><p><span style="color: #b30000">La legge presuppone, per l’esercizio della prelazione, che il fondo sia alienato come corrispettivo e pertanto è da ritenersi che non rientrino nella fattispecie né i negozi giuridici a titolo gratuito, come la donazione, né i negozi non traslativi ma semplicemente dichiarativi, come la divisione.</span></p><p></p><p><strong>l) Negotium mixtum cum donatione</strong></p><p></p><p>Di recente la Cassazione ha ribadito che il diritto di prelazione presuppone un trasferimento a titolo oneroso, mentre se la compravendita è utilizzata al fine di arricchire il compratore della differenza tra il valore del bene ed il prezzo stabilito, è configurabile un "negotium mixtum cum donatione", che costituisce donazione indiretta, e, pertanto, la prelazione in esame è inapplicabile.</p><p>Riferendosi ad un suo già consolidato orientamento, la Suprema Corte ha affermato che il negotium mixtum cum donatione si verifica in tutti i casi in cui si trasferisce un bene a prezzo di favore, che costituisce donazione indiretta, e quindi si ha un atto parzialmente a titolo gratuito.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Dimaraz, post: 249152, member: 46111"] Comunque non hai diritto ad esercitare la prelazione. Sei male informata. Ti posto alcune eccezzioni fra le quali rientra anche il caso che citi: [I][B]h) Permuta[/B] La prelazione non trova applicazione nel caso di permuta del fondo con altro bene (art. 8, secondo comma della legge n. 590 del 1965). Il motivo per cui la permuta è stata esclusa consiste nell’infungibilità della controprestazione, in quanto il coltivatore non è in grado di offrire al proprietario del terreno una prestazione identica a quella che è in grado di offrire il terzo. La norma dell’art. 8 della legge 590/1965 si riferisce ad ogni ipotesi di permuta e non soltanto alla permuta del terreno agricolo con altro terreno. La Cassazione interpreta questa fattispecie in modo onnicomprensivo, così che la prelazione è da escludersi ogni qual volta il corrispettivo sia costituito da un bene in natura, fermo restando questa soluzione anche qualora vi siano conguagli in denaro, purchè il versamento in denaro non sia prevalente rispetto allo scambio del bene in natura (nel qual caso non si avrà più permuta con conguaglio ma una vera e propria compravendita in cui parte del prezzo è pagato in natura).[/I] [COLOR=#b30000][B]i) Atti a titolo gratuito e divisione[/B] La legge presuppone, per l’esercizio della prelazione, che il fondo sia alienato come corrispettivo e pertanto è da ritenersi che non rientrino nella fattispecie né i negozi giuridici a titolo gratuito, come la donazione, né i negozi non traslativi ma semplicemente dichiarativi, come la divisione.[/COLOR] [B]l) Negotium mixtum cum donatione[/B] Di recente la Cassazione ha ribadito che il diritto di prelazione presuppone un trasferimento a titolo oneroso, mentre se la compravendita è utilizzata al fine di arricchire il compratore della differenza tra il valore del bene ed il prezzo stabilito, è configurabile un "negotium mixtum cum donatione", che costituisce donazione indiretta, e, pertanto, la prelazione in esame è inapplicabile. Riferendosi ad un suo già consolidato orientamento, la Suprema Corte ha affermato che il negotium mixtum cum donatione si verifica in tutti i casi in cui si trasferisce un bene a prezzo di favore, che costituisce donazione indiretta, e quindi si ha un atto parzialmente a titolo gratuito. [/QUOTE]
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