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Donazione immobile in vita a nipote
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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 320348" data-attributes="member: 15253"><p>No! Il ventennio sarebbe rilevante <strong>esclusivamente </strong>per l'eventuale azione di restituzione ex art. 563 c.c.</p><p>E cioè quando i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a</p><p>terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della</p><p>donazione. In tal caso, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può</p><p>chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe</p><p>chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.</p><p>Se però la trascrizione della domanda di riduzione della donazione è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.</p><p>Il decorso del termine ventennale è sospeso nei confronti del coniuge, della parte dell'unione civile e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 320348, member: 15253"] No! Il ventennio sarebbe rilevante [B]esclusivamente [/B]per l'eventuale azione di restituzione ex art. 563 c.c. E cioè quando i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione. In tal caso, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili. Se però la trascrizione della domanda di riduzione della donazione è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Il decorso del termine ventennale è sospeso nei confronti del coniuge, della parte dell'unione civile e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione. [/QUOTE]
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