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<blockquote data-quote="andrea78" data-source="post: 11942" data-attributes="member: 6167"><p>Grazie per la risposta...tuttavia questo tipo di donazione non è ascrivibile alla fattispecie "donazioni indirette", quindi esenti dall'obbligo di forma dell'atto pubblico? Se non sbaglio la Cassazione equipara il caso in cui il genitore adempia ai pagamenti per l'acquisto di immobile da intestare al figlio al caso in cui il medesimo mette a disposizione del figlio una somma di denaro per l'acquisto del bene...in pratica in entrambe i casi l'intento è racchiuso implicitamente nell'atto pubblico di compravendita. Inoltre, anche se consigliato ai fini di maggiore trasparenza, non ho trovato alcuna legge che obblighi di indicare nell'atto di compravendita, la provenienza della "provvista di denaro" con cui è stato effettuato l'acquisto. Certamente, ai fini fiscali è da preferire l'indicazione in atto, tuttavia ciò non esclude controlli sulla effettiva provenienza del denaro. Quindi a mio parere (almeno ai fini fiscali) ha rilevanza la tracciabilità inerente i flussi di denaro (es. bonifici); gli stessi se utilizzati (attraverso il figlio) "totalmente" per l'acquisto dell'immobile possono fungere da "prova" della "liberalità" alla base della "donazione indiretta".</p><p>Vorrei la Sua opinione.</p><p>Grazie.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="andrea78, post: 11942, member: 6167"] Grazie per la risposta...tuttavia questo tipo di donazione non è ascrivibile alla fattispecie "donazioni indirette", quindi esenti dall'obbligo di forma dell'atto pubblico? Se non sbaglio la Cassazione equipara il caso in cui il genitore adempia ai pagamenti per l'acquisto di immobile da intestare al figlio al caso in cui il medesimo mette a disposizione del figlio una somma di denaro per l'acquisto del bene...in pratica in entrambe i casi l'intento è racchiuso implicitamente nell'atto pubblico di compravendita. Inoltre, anche se consigliato ai fini di maggiore trasparenza, non ho trovato alcuna legge che obblighi di indicare nell'atto di compravendita, la provenienza della "provvista di denaro" con cui è stato effettuato l'acquisto. Certamente, ai fini fiscali è da preferire l'indicazione in atto, tuttavia ciò non esclude controlli sulla effettiva provenienza del denaro. Quindi a mio parere (almeno ai fini fiscali) ha rilevanza la tracciabilità inerente i flussi di denaro (es. bonifici); gli stessi se utilizzati (attraverso il figlio) "totalmente" per l'acquisto dell'immobile possono fungere da "prova" della "liberalità" alla base della "donazione indiretta". Vorrei la Sua opinione. Grazie. [/QUOTE]
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