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Donazione indiretta con riserva di usufrutto
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<blockquote data-quote="Mhuktidata" data-source="post: 11960" data-attributes="member: 6505"><p>Infatti dire che "la donazione del denaro <strong>deve </strong>risultare da atto pubblico" non è esatto. Le donazioni indirette (cioè l'utilizzo di negozi diversi dalla donazione per far conseguire ad un certo soggetto un aumento patrimoniale) sono riconosciute dall'ordinamento e come tali tutelate (vedi art. 809 codice civile). Non necessitano di atto pubblico, nemmeno ai fini fiscali (sempre che, beninteso, la provenienza del denaro sia lecita, e ancor meglio se tracciabile da movimenti di c/c, tutto alla luce del sole).</p><p></p><p>Scrivi quindi esattamente quando dici che non c'è nessun obbligo di indicare in atto la fonte della provvista di denaro; anzi, quando non ci sono problemi successori, perché ad esempio il figlio è uno solo o è stata fatta una liberalità simile a tutti i figli), nella prassi notarile si tende a sconsigliare di menzionarla in atto, per evitare i noti problemi che affliggono le donazioni di immobili. In realtà, la recente sentenza della Cassazione cui tu fai riferimento ineriva proprio a quest'ultimo problema, e non alla legittimità della donazione indiretta, che non è stata mai messa in discussione da alcuno. In sostanza, la Corte ha detto che la messa a disposizione del denaro deve essere considerata come donazione indiretta dell'immobile, e non del danaro stesso (il che crea appunto problemi in sede di rivendita).</p><p></p><p>Per quanto riguarda la costituzione del diritto di usufrutto, come per tutti i diritti reali non è necessario l'atto pubblico, ma è sufficiente la mera scrittura privata. Il problema però, qualora questa non sia trascritta nei registri immobiliari, sarà la impossibilità di opporre il diritto di usufrutto ai terzi acquirenti. Quindi si tratterebbe si conoscere meglio la situazione per poter dire se effettivamente l'ipotesi della mera scrittura privata è praticabile.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Mhuktidata, post: 11960, member: 6505"] Infatti dire che "la donazione del denaro [B]deve [/B]risultare da atto pubblico" non è esatto. Le donazioni indirette (cioè l'utilizzo di negozi diversi dalla donazione per far conseguire ad un certo soggetto un aumento patrimoniale) sono riconosciute dall'ordinamento e come tali tutelate (vedi art. 809 codice civile). Non necessitano di atto pubblico, nemmeno ai fini fiscali (sempre che, beninteso, la provenienza del denaro sia lecita, e ancor meglio se tracciabile da movimenti di c/c, tutto alla luce del sole). Scrivi quindi esattamente quando dici che non c'è nessun obbligo di indicare in atto la fonte della provvista di denaro; anzi, quando non ci sono problemi successori, perché ad esempio il figlio è uno solo o è stata fatta una liberalità simile a tutti i figli), nella prassi notarile si tende a sconsigliare di menzionarla in atto, per evitare i noti problemi che affliggono le donazioni di immobili. In realtà, la recente sentenza della Cassazione cui tu fai riferimento ineriva proprio a quest'ultimo problema, e non alla legittimità della donazione indiretta, che non è stata mai messa in discussione da alcuno. In sostanza, la Corte ha detto che la messa a disposizione del denaro deve essere considerata come donazione indiretta dell'immobile, e non del danaro stesso (il che crea appunto problemi in sede di rivendita). Per quanto riguarda la costituzione del diritto di usufrutto, come per tutti i diritti reali non è necessario l'atto pubblico, ma è sufficiente la mera scrittura privata. Il problema però, qualora questa non sia trascritta nei registri immobiliari, sarà la impossibilità di opporre il diritto di usufrutto ai terzi acquirenti. Quindi si tratterebbe si conoscere meglio la situazione per poter dire se effettivamente l'ipotesi della mera scrittura privata è praticabile. [/QUOTE]
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