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Donazione per compravendita casa nonni/nipote
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Testo
<blockquote data-quote="Avvocato Luigi Polidoro" data-source="post: 142447" data-attributes="member: 43268"><p>Ciao, io rispondo soltanto per quanto concerne il regime giuridico dei diversi atti (il regime fiscale te lo possono esporre molto meglio commercialisti e notai).</p><p>A me risulta che la donazione di <u>una somma di denaro finalizzata all'acquisto di un immobile</u> venga qualificata, dalla giurisprudenza prevalente, quale donazione indiretta dell'immobile (fra le varie, Cass. SS. UU. 5 ottobre 1992 e Cass. 24 febbraio 2004 n. 3642).</p><p>Essa è cioè equivalente ad una donazione dell'immobile fatta con rogito notarile dai tuoi nonni in tuo favore.</p><p>Naturalmente gli indizi per capire se la somma di denaro fosse destinata proprio all'acquisto dell'immobile sono vari: la corrispondenza fra la somma donata ed il prezzo unitamente al ridotto lasso temporale intercorso fra donazione a compravendita immobiliare, ad esempio; così come eventuali documenti, testimonianze....</p><p>L'equiparazione fra donazione diretta dell'immobile e donazione del denaro finalizzato al suo acquisto, comporta la possibilità, per gli eredi che dovessero essere lesi nella propria quota di legittima, di agire per la riduzione della donazione.</p><p>Stante il predetto orientamento della Cassazione, l'oggetto della donazione non sarebbe il denaro bensì l'immobile.</p><p>Con la conseguenza che, in caso di felice esperimento dell'azione di riduzione, il donatario dovrà far ricadere in successione l'immobile o, in alternativa, la somma di denaro equivalente al suo valore AL MOMENTO DI APERTURA DELLA SUCCESSIONE (e non al momento dell'acquisto).</p><p>Quindi anche ricorrendo alla donazione del denaro per poi perfezionare un acquisto direttamente a tuo nome, potresti avere, in astratto, qualche difficoltà nell'ottenere un mutuo oppure nel rivendere a breve il bene (se infatti già sai di non voler rivendere prima dei 20 anni, non hai problemi).</p><p>Dico "in astratto", perché da quel che tu dici il patrimonio dei tuoi nonni è largamente capiente e non dovrebbero esserci problemi di lesioni di legittima; senza poi considerare che la banca potrebbe anche non sapere che la somma di denaro ti è stata donata (infatti non lo scriverete nel rogito e, d'altronde, potresti ottenere il mutuo anche da una banca diversa da quella ove intrattieni l'attuale rapporto di conto corrente e dove confluiranno i soldi della donazione).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Avvocato Luigi Polidoro, post: 142447, member: 43268"] Ciao, io rispondo soltanto per quanto concerne il regime giuridico dei diversi atti (il regime fiscale te lo possono esporre molto meglio commercialisti e notai). A me risulta che la donazione di [U]una somma di denaro finalizzata all'acquisto di un immobile[/U] venga qualificata, dalla giurisprudenza prevalente, quale donazione indiretta dell'immobile (fra le varie, Cass. SS. UU. 5 ottobre 1992 e Cass. 24 febbraio 2004 n. 3642). Essa è cioè equivalente ad una donazione dell'immobile fatta con rogito notarile dai tuoi nonni in tuo favore. Naturalmente gli indizi per capire se la somma di denaro fosse destinata proprio all'acquisto dell'immobile sono vari: la corrispondenza fra la somma donata ed il prezzo unitamente al ridotto lasso temporale intercorso fra donazione a compravendita immobiliare, ad esempio; così come eventuali documenti, testimonianze.... L'equiparazione fra donazione diretta dell'immobile e donazione del denaro finalizzato al suo acquisto, comporta la possibilità, per gli eredi che dovessero essere lesi nella propria quota di legittima, di agire per la riduzione della donazione. Stante il predetto orientamento della Cassazione, l'oggetto della donazione non sarebbe il denaro bensì l'immobile. Con la conseguenza che, in caso di felice esperimento dell'azione di riduzione, il donatario dovrà far ricadere in successione l'immobile o, in alternativa, la somma di denaro equivalente al suo valore AL MOMENTO DI APERTURA DELLA SUCCESSIONE (e non al momento dell'acquisto). Quindi anche ricorrendo alla donazione del denaro per poi perfezionare un acquisto direttamente a tuo nome, potresti avere, in astratto, qualche difficoltà nell'ottenere un mutuo oppure nel rivendere a breve il bene (se infatti già sai di non voler rivendere prima dei 20 anni, non hai problemi). Dico "in astratto", perché da quel che tu dici il patrimonio dei tuoi nonni è largamente capiente e non dovrebbero esserci problemi di lesioni di legittima; senza poi considerare che la banca potrebbe anche non sapere che la somma di denaro ti è stata donata (infatti non lo scriverete nel rogito e, d'altronde, potresti ottenere il mutuo anche da una banca diversa da quella ove intrattieni l'attuale rapporto di conto corrente e dove confluiranno i soldi della donazione). [/QUOTE]
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