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Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Doppia mancata successione. Quali sono le conseguenze? Cosa si deve fare?
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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 455568" data-attributes="member: 15253"><p>Vi sono diverse possibilità:</p><p>a) l'attore potrà attivare la procedura per la nomina di un curatore dello scomparso ex art. 48 c.c., quando sia ragionevole pensare che l'intestatario formale del bene sia ancora in vita, ma non sia rintracciabile;</p><p>b) l'attore potrà attivare la procedura per la nomina di un curatore dell’eredità giacente, ex art. 528 c.c. nelle seguenti ipotesi:</p><p>- quando sia certo che l'intestatario del bene sia deceduto (ipotesi alla quale viene equiparata la dichiarazione di morte presunta);</p><p>- non si abbia alcun indizio circa l'esistenza di eventuali eredi ma neanche sussista la giuridica certezza della loro inesistenza;</p><p>- non è ancora decorso il termine decennale di prescrizione per l'accettazione dell’eredità ex art. 480 c.c.</p><p>c) in via residuale, nell'ipotesi di soggetto presumibilmente morto (si dovrebbe attivare la procedura per la dichiarazione di morte presunta, cui sono legittimati, però, soltanto il P.M. o gli eredi, ex art. 58 c.c) e nelle ipotesi di impossibilità o estrema difficoltà di individuare gli eredi, nonché in tutti i casi in cui, nonostante l'utilizzo dell’ordinaria diligenza persista l'obiettiva difficoltà nella identificazione del titolare del bene, potrà ricorrersi all’istituto della notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.;</p><p>d) infine, nelle ipotesi in cui vi sia certezza o presunzione di morte dell'intestatario del bene, ovvero sussista la giuridica certezza dell'assenza di chiamati all’eredità o della mancata accettazione da parte degli stessi o quando sia prescritto il diritto di accettare l’eredità, l'attore dovrà convenire in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze per effetto della devoluzione dell’eredità allo Stato ex art. 586 c.c.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 455568, member: 15253"] Vi sono diverse possibilità: a) l'attore potrà attivare la procedura per la nomina di un curatore dello scomparso ex art. 48 c.c., quando sia ragionevole pensare che l'intestatario formale del bene sia ancora in vita, ma non sia rintracciabile; b) l'attore potrà attivare la procedura per la nomina di un curatore dell’eredità giacente, ex art. 528 c.c. nelle seguenti ipotesi: - quando sia certo che l'intestatario del bene sia deceduto (ipotesi alla quale viene equiparata la dichiarazione di morte presunta); - non si abbia alcun indizio circa l'esistenza di eventuali eredi ma neanche sussista la giuridica certezza della loro inesistenza; - non è ancora decorso il termine decennale di prescrizione per l'accettazione dell’eredità ex art. 480 c.c. c) in via residuale, nell'ipotesi di soggetto presumibilmente morto (si dovrebbe attivare la procedura per la dichiarazione di morte presunta, cui sono legittimati, però, soltanto il P.M. o gli eredi, ex art. 58 c.c) e nelle ipotesi di impossibilità o estrema difficoltà di individuare gli eredi, nonché in tutti i casi in cui, nonostante l'utilizzo dell’ordinaria diligenza persista l'obiettiva difficoltà nella identificazione del titolare del bene, potrà ricorrersi all’istituto della notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.; d) infine, nelle ipotesi in cui vi sia certezza o presunzione di morte dell'intestatario del bene, ovvero sussista la giuridica certezza dell'assenza di chiamati all’eredità o della mancata accettazione da parte degli stessi o quando sia prescritto il diritto di accettare l’eredità, l'attore dovrà convenire in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze per effetto della devoluzione dell’eredità allo Stato ex art. 586 c.c. [/QUOTE]
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