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Il Resto di propit.it
Pausa Caffè
Doveri di fedeltà del lavoratore e sottrazione di documenti aziendali
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Testo
<blockquote data-quote="StLegaleDeValeriRoma" data-source="post: 278511" data-attributes="member: 9873"><p>Buon anno a tutti gli amici lettori di propit.it</p><p></p><p>L'art. 2105 del codice civile regola l'obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro nei confronti dell'imprenditore datore di lavoro facendo riferimento a comportamenti del dipendente rilevanti in materia di concorrenza, la divulgazione o l'uso di notizie inerenti l'organizzazione dell'azienda in modo da recare pregiudizio all'impresa.</p><p>Tale comportamento può provocare ai danni del lavoratore l'erogazione di sanzioni disciplinari.</p><p></p><p>Mi pare opportuno segnalare su questo tema di ricorrente interesse imprenditoriale la recentissima ordinanza della <strong>Cassazione, VI sez. civile del 28 novembre 2016 n. 24106</strong> in materia di doveri di fedeltà del lavoratore e la sottrazione di documenti aziendali riservati.</p><p>Respingendo il ricorso di una azienda contro il proprio dipendente, sanzionato con una sanzione disciplinare poi impugnata con esito positivo in primo grado, tendente a cassare la decisione della Corte di Appello, la VI sezione civile della Corte di piazza Cavour ha precisato che "<em>il lavoratore che produca in una controversia di lavoro copia di atti aziendali riguardanti direttamente la propria posizione lavorativa non viene meno ai doveri di fedeltà di cui all'<strong>articolo 2105 c.c.</strong>, anche ove i documenti prodotti non abbiano avuto</em></p><p><em>influenza decisiva sull'esito del giudizio, operando, in ogni caso, la scriminante dell'esercizio del</em></p><p><em>diritto di cui all'articolo 51 del codice penale, che ha valenza generale nell'ordinamento, senza essere limitata al mero ambito penalistico (Cass. n. 25682 del 04/12/2014) e tenuto conto che l'applicazione corretta</em></p><p><em>della normativa processuale in materia e' idonea a impedire una vera e propria divulgazione della</em></p><p><em>documentazione aziendale e che, in ogni caso, al diritto di difesa in giudizio deve riconoscersi</em></p><p><em>prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di segretezza dell'azienda (ex multis Cass. n. 3038 del 08/02/2011).</em></p><p></p><p><a href="mailto:studiolegaledevaleri@gmail.com">studiolegaledevaleri@gmail.com</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="StLegaleDeValeriRoma, post: 278511, member: 9873"] Buon anno a tutti gli amici lettori di propit.it L'art. 2105 del codice civile regola l'obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro nei confronti dell'imprenditore datore di lavoro facendo riferimento a comportamenti del dipendente rilevanti in materia di concorrenza, la divulgazione o l'uso di notizie inerenti l'organizzazione dell'azienda in modo da recare pregiudizio all'impresa. Tale comportamento può provocare ai danni del lavoratore l'erogazione di sanzioni disciplinari. Mi pare opportuno segnalare su questo tema di ricorrente interesse imprenditoriale la recentissima ordinanza della [B]Cassazione, VI sez. civile del 28 novembre 2016 n. 24106[/B] in materia di doveri di fedeltà del lavoratore e la sottrazione di documenti aziendali riservati. Respingendo il ricorso di una azienda contro il proprio dipendente, sanzionato con una sanzione disciplinare poi impugnata con esito positivo in primo grado, tendente a cassare la decisione della Corte di Appello, la VI sezione civile della Corte di piazza Cavour ha precisato che "[I]il lavoratore che produca in una controversia di lavoro copia di atti aziendali riguardanti direttamente la propria posizione lavorativa non viene meno ai doveri di fedeltà di cui all'[B]articolo 2105 c.c.[/B], anche ove i documenti prodotti non abbiano avuto influenza decisiva sull'esito del giudizio, operando, in ogni caso, la scriminante dell'esercizio del diritto di cui all'articolo 51 del codice penale, che ha valenza generale nell'ordinamento, senza essere limitata al mero ambito penalistico (Cass. n. 25682 del 04/12/2014) e tenuto conto che l'applicazione corretta della normativa processuale in materia e' idonea a impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale e che, in ogni caso, al diritto di difesa in giudizio deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di segretezza dell'azienda (ex multis Cass. n. 3038 del 08/02/2011).[/I] [email]studiolegaledevaleri@gmail.com[/email] [/QUOTE]
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