Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
Fisco, Detrazioni e Tasse
Dubbi interpretativi e di compilazione unico 2015 per detrazioni ristrutturazioni.
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="casanostra" data-source="post: 228298" data-attributes="member: 35505"><p>Leggiti la circolare n. 121 del 11/05/1998 al punto 2.6., riportata anche dall'opuscolo dell'Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni, dice chiaramente che in caso di unico proprietario di tutto lo stabile la detrazione spetta a quest'ultimo in quanto la definizione di "parti comuni" è riconducibile non ai singoli proprietari ma alle singole unità abitative. E' pacifico che per esserci una parte comune sia necessario che le unità immobiliari singole siano almeno due. Non è considerata parte comune quella parte al servizio dell'unità immobiliare e della sua pertinenza.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="casanostra, post: 228298, member: 35505"] Leggiti la circolare n. 121 del 11/05/1998 al punto 2.6., riportata anche dall'opuscolo dell'Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni, dice chiaramente che in caso di unico proprietario di tutto lo stabile la detrazione spetta a quest'ultimo in quanto la definizione di "parti comuni" è riconducibile non ai singoli proprietari ma alle singole unità abitative. E' pacifico che per esserci una parte comune sia necessario che le unità immobiliari singole siano almeno due. Non è considerata parte comune quella parte al servizio dell'unità immobiliare e della sua pertinenza. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
Fisco, Detrazioni e Tasse
Dubbi interpretativi e di compilazione unico 2015 per detrazioni ristrutturazioni.
Alto