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<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 367013" data-attributes="member: 42040"><p>Chiarisco meglio.</p><p></p><p>La soluzione 1a) implica un esito positivo (il conduttore ha ricevuto la diffida ad adempiere e ha pagato il locatore sanando la morosità), quindi la locazione procede senza ulteriori azioni. </p><p>La clausola risolutiva espressa non è stata attivata perché la diffida ad adempiere ha avuto successo.</p><p>Secondo la mia esperienza non capita quasi mai, ma potrebbe capitare.</p><p></p><p>La situazione 1b-bis) è la conseguenza negativa della soluzione 1b).</p><p>Significa che il contratto è risolto ma il conduttore non ha pagato, è moroso, continua ad occupare l'immobile. </p><p>Se in questa situazione il locatore (come mi pare ovvio) desidera liberare l'immobile, allora è indispensabile passare alla fase 2).</p><p></p><p>Non ha senso, dal punto di vista del locatore, risolvere il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa e poi tollerare che l'inquilino moroso continui ad occupare l'immobile.</p><p>La risoluzione implica che da quel momento in avanti non bisogna più dichiarare i canoni non riscossi e pagarci le imposte, ma occorre attivarsi per liberare l'immobile.</p><p></p><p>Si prosegue con lo sfratto per morosità perché la clausola risolutiva espressa non prevale sull'art. 55 l. 392/1978. Ossia il conduttore può sanare la morosità davanti al Giudice per "resuscitare" il contratto di locazione che il locatore aveva risolto avvalendosi della clausola risolutiva espressa.</p><p></p><p>Io do per scontato che il conduttore sia moroso (come ho scritto nella premessa, e come lamenta [USER=56983]@ArtemisiaX[/USER] ), essendo questo l'inadempimento per il quale il locatore si avvale della clausola risolutiva espressa.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 367013, member: 42040"] Chiarisco meglio. La soluzione 1a) implica un esito positivo (il conduttore ha ricevuto la diffida ad adempiere e ha pagato il locatore sanando la morosità), quindi la locazione procede senza ulteriori azioni. La clausola risolutiva espressa non è stata attivata perché la diffida ad adempiere ha avuto successo. Secondo la mia esperienza non capita quasi mai, ma potrebbe capitare. La situazione 1b-bis) è la conseguenza negativa della soluzione 1b). Significa che il contratto è risolto ma il conduttore non ha pagato, è moroso, continua ad occupare l'immobile. Se in questa situazione il locatore (come mi pare ovvio) desidera liberare l'immobile, allora è indispensabile passare alla fase 2). Non ha senso, dal punto di vista del locatore, risolvere il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa e poi tollerare che l'inquilino moroso continui ad occupare l'immobile. La risoluzione implica che da quel momento in avanti non bisogna più dichiarare i canoni non riscossi e pagarci le imposte, ma occorre attivarsi per liberare l'immobile. Si prosegue con lo sfratto per morosità perché la clausola risolutiva espressa non prevale sull'art. 55 l. 392/1978. Ossia il conduttore può sanare la morosità davanti al Giudice per "resuscitare" il contratto di locazione che il locatore aveva risolto avvalendosi della clausola risolutiva espressa. Io do per scontato che il conduttore sia moroso (come ho scritto nella premessa, e come lamenta [USER=56983]@ArtemisiaX[/USER] ), essendo questo l'inadempimento per il quale il locatore si avvale della clausola risolutiva espressa. [/QUOTE]
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