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Nuda Proprietà, Usufrutto e Comodato
Durata di un contratto di comodato gratuito.
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Testo
<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 58586" data-attributes="member: 7232"><p>Puoi utilizzare entrambe le dizioni.</p><p></p><p>Restituzione</p><p>Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto (art. 1809 C.C.). Comunque in caso di un urgente e impreveduto bisogno del comodante, questi può esigere la restituzione immediata.</p><p>Se non è convenuto un termine, né questo non risulti dall'uso particolare cui la cosa deve essere destinata, ai sensi dell'art. 1810 c.c., il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante gliene faccia richiesta.</p><p>In mancanza di accordo delle parti, quando trattasi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il giudice può stabilire un termine per la restituzione, in modo che il comodatario possa lasciare vuoto l'immobile e trovare un'altra sistemazione abitativa, (Cass. 4921/88).</p><p>Durata</p><p>La concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario è un contratto a termine, di cui è certo l'"an" e incerto il "quando"; di conseguenza, stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto stesso, avendo comunque pur sempre diritto - così come lo aveva il comodante - di recedere nelle ipotesi previste dagli art. 1804 comma 3, 1811 e 1809 comma 2 c.c. (Cass. 21059/2004).</p><p>L'art. 1809 c.c. (Restituzione) prevede che: "Il comodatario è obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.</p><p>Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata". </p><p><a href="http://www.tutelati.it/comodato.htm" target="_blank">Il contratto di Comodato</a></p><p>:daccordo:</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 58586, member: 7232"] Puoi utilizzare entrambe le dizioni. Restituzione Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto (art. 1809 C.C.). Comunque in caso di un urgente e impreveduto bisogno del comodante, questi può esigere la restituzione immediata. Se non è convenuto un termine, né questo non risulti dall'uso particolare cui la cosa deve essere destinata, ai sensi dell'art. 1810 c.c., il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante gliene faccia richiesta. In mancanza di accordo delle parti, quando trattasi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il giudice può stabilire un termine per la restituzione, in modo che il comodatario possa lasciare vuoto l'immobile e trovare un'altra sistemazione abitativa, (Cass. 4921/88). Durata La concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario è un contratto a termine, di cui è certo l'"an" e incerto il "quando"; di conseguenza, stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto stesso, avendo comunque pur sempre diritto - così come lo aveva il comodante - di recedere nelle ipotesi previste dagli art. 1804 comma 3, 1811 e 1809 comma 2 c.c. (Cass. 21059/2004). L'art. 1809 c.c. (Restituzione) prevede che: "Il comodatario è obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata". [url=http://www.tutelati.it/comodato.htm]Il contratto di Comodato[/url] :daccordo: [/QUOTE]
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