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Locazione, Affitto e Sfratto
Efficacia della scrittura privata nella rinegoziazione della locazione
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Testo
<blockquote data-quote="basty" data-source="post: 470461" data-attributes="member: 35382"><p><h3>SENTENZA DEL 31/01/2023 N. 135/2 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL VENETO</h3><h3>Efficacia della scrittura privata nella rinegoziazione della locazione</h3><p>La rideterminazione del canone di locazione ha efficacia dal momento della sottoscrizione del nuovo accordo ad opera delle parti, e non dalla data di registrazione del contratto. Tale facoltà riconosciuta alle parti rientra, infatti, nel principio di autonomia negoziale. In tal senso si è espressa la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, precisando che la registrazione non ha effetto costitutivo, ma di mera pubblicità, valendo come elemento di prova, peraltro non esclusivo. Alla luce di queste considerazioni, i giudici veneti hanno respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate che erroneamente aveva rivendicato la pretesa impositiva dal momento della registrazione del contratto in quanto opponibile ai terzi.</p><p></p><p><a href="https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id=" target="_blank">https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id=</a>{C003A9D6-1C16-454A-847D-FF4EEE223AF1}</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="basty, post: 470461, member: 35382"] [HEADING=2]SENTENZA DEL 31/01/2023 N. 135/2 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL VENETO[/HEADING] [HEADING=2]Efficacia della scrittura privata nella rinegoziazione della locazione[/HEADING] La rideterminazione del canone di locazione ha efficacia dal momento della sottoscrizione del nuovo accordo ad opera delle parti, e non dalla data di registrazione del contratto. Tale facoltà riconosciuta alle parti rientra, infatti, nel principio di autonomia negoziale. In tal senso si è espressa la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, precisando che la registrazione non ha effetto costitutivo, ma di mera pubblicità, valendo come elemento di prova, peraltro non esclusivo. Alla luce di queste considerazioni, i giudici veneti hanno respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate che erroneamente aveva rivendicato la pretesa impositiva dal momento della registrazione del contratto in quanto opponibile ai terzi. [URL]https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id=[/URL]{C003A9D6-1C16-454A-847D-FF4EEE223AF1} [/QUOTE]
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