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Eredi possono far valere diritto usucapione non esercitato da defunto
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Testo
<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 307753" data-attributes="member: 15764"><p>se la morte del marito della zia è avvenuta dopo il 1975, data dell'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia (prima era riconosciuta la figura del capofamiglia che coincideva con quella del marito e che condizionava moltissimo la capacità di ereditare della moglie superstite) in mancanza di figli ma in presenza di fratelli del de cuius, la suddivisione sarebbe questa: 2/3 del valore dei beni del de cuius al coniuge superstite più il diritto di abitazione della casa coniugale e dell'uso del mobilio in essa contenuto; 1/3 del valore dei beni del de cuius da dividere in parte uguali tra i fratelli.</p><p>La presenza del diritto di abitazione fa decadere la possibilità di usucapire la casa.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 307753, member: 15764"] se la morte del marito della zia è avvenuta dopo il 1975, data dell'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia (prima era riconosciuta la figura del capofamiglia che coincideva con quella del marito e che condizionava moltissimo la capacità di ereditare della moglie superstite) in mancanza di figli ma in presenza di fratelli del de cuius, la suddivisione sarebbe questa: 2/3 del valore dei beni del de cuius al coniuge superstite più il diritto di abitazione della casa coniugale e dell'uso del mobilio in essa contenuto; 1/3 del valore dei beni del de cuius da dividere in parte uguali tra i fratelli. La presenza del diritto di abitazione fa decadere la possibilità di usucapire la casa. [/QUOTE]
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