Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Eredita'
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="raflomb" data-source="post: 32598" data-attributes="member: 13295"><p>Nel caso in specie non ricorre l'istituto della collazione a favore della massa ereditaria per un presupposto di natura soggettiva: il nipote, beneficiario delle donazioni, non riveste la qualità do coerede:</p><p>l’art. 739 cod. civ. esclude dall’obbligo di conferimento le donazioni fatte ai discendenti o al</p><p>coniuge dell’erede, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il</p><p>vantaggio. Se, poi, le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di</p><p>cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a</p><p>collazione.</p><p>In applicazione di tale disposizione è stato dichiarato nullo, per contrarietà</p><p>all’art. 739 cod. civ., l’obbligo di imputare alla quota successoria del figlio,</p><p>a titolo di collazione, una donazione indiretta fatta dal nonno al nipote (Trib.</p><p>Napoli, 3 ottobre 1986, in Giur. It., 1986, I, 2, 513)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="raflomb, post: 32598, member: 13295"] Nel caso in specie non ricorre l'istituto della collazione a favore della massa ereditaria per un presupposto di natura soggettiva: il nipote, beneficiario delle donazioni, non riveste la qualità do coerede: l’art. 739 cod. civ. esclude dall’obbligo di conferimento le donazioni fatte ai discendenti o al coniuge dell’erede, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio. Se, poi, le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione. In applicazione di tale disposizione è stato dichiarato nullo, per contrarietà all’art. 739 cod. civ., l’obbligo di imputare alla quota successoria del figlio, a titolo di collazione, una donazione indiretta fatta dal nonno al nipote (Trib. Napoli, 3 ottobre 1986, in Giur. It., 1986, I, 2, 513) [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Eredita'
Alto