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Errore nel passaggio a cedolare secca, come risolvere?
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 219697" data-attributes="member: 15253"><p>No. Non può ricorrere al "tradizionale" ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997.</p><p>Deve invece ricorrere alla remissione<em> in bonis, </em>ex art. 2, comma 1 del D.L. n. 16/2012.</p><p>Con la remissione in bonis il contribuente può rimediare a dimenticanze riguardanti comunicazioni o adempimenti formali non eseguiti alle scadenze previste, evitando di perdere la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.</p><p>In sostanza, quando per la fruizione di agevolazioni fiscali o per l’accesso a regimi fiscali è previsto l’obbligo di presentare una comunicazione preventiva, o altro adempimento di natura formale, e il contribuente non lo ha eseguito tempestivamente, egli ha l’opportunità di non perdere il beneficio se:</p><p>- la violazione non è stata constatata o non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l’autore dell’inadempimento ha avuto formale conoscenza;</p><p>- possiede i requisiti sostanziali previsti dalle norme per usufruire del beneficio stesso (i requisiti devono essere posseduti alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la trasmissione della comunicazione o per l’assolvimento dell’adempimento di natura formale);</p><p>- presenta la comunicazione, o assolve l’adempimento richiesto, entro il termine ordinario di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile;</p><p>- versa, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione – o</p><p>all’adempimento tardivo – la sanzione ridotta di 258 euro.</p><p>La sanzione di 258 euro, prevista per la regolarizzazione, deve essere versata con il modello F24. Non è ammessa la possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili.</p><p>Pertanto, tale istituto è applicabile anche all’opzione per il regime della cedolare secca sui contratti di locazione, a condizione che il tardivo assolvimento dell’obbligo di presentazione del modello RLI (che ha sostituito il modello 69) non sia un mero ripensamento. In sostanza, non può usufruire della remissione in bonis chi ha versato l’imposta di registro prima di esercitare l’opzione per il regime della cedolare secca. In questo caso, infatti, il pagamento dell’imposta è ritenuto comportamento non coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca che, come noto, non presuppone il versamento dell’imposta di registro.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 219697, member: 15253"] No. Non può ricorrere al "tradizionale" ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997. Deve invece ricorrere alla remissione[I] in bonis, [/I]ex art. 2, comma 1 del D.L. n. 16/2012. Con la remissione in bonis il contribuente può rimediare a dimenticanze riguardanti comunicazioni o adempimenti formali non eseguiti alle scadenze previste, evitando di perdere la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. In sostanza, quando per la fruizione di agevolazioni fiscali o per l’accesso a regimi fiscali è previsto l’obbligo di presentare una comunicazione preventiva, o altro adempimento di natura formale, e il contribuente non lo ha eseguito tempestivamente, egli ha l’opportunità di non perdere il beneficio se: - la violazione non è stata constatata o non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l’autore dell’inadempimento ha avuto formale conoscenza; - possiede i requisiti sostanziali previsti dalle norme per usufruire del beneficio stesso (i requisiti devono essere posseduti alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la trasmissione della comunicazione o per l’assolvimento dell’adempimento di natura formale); - presenta la comunicazione, o assolve l’adempimento richiesto, entro il termine ordinario di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile; - versa, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione – o all’adempimento tardivo – la sanzione ridotta di 258 euro. La sanzione di 258 euro, prevista per la regolarizzazione, deve essere versata con il modello F24. Non è ammessa la possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili. Pertanto, tale istituto è applicabile anche all’opzione per il regime della cedolare secca sui contratti di locazione, a condizione che il tardivo assolvimento dell’obbligo di presentazione del modello RLI (che ha sostituito il modello 69) non sia un mero ripensamento. In sostanza, non può usufruire della remissione in bonis chi ha versato l’imposta di registro prima di esercitare l’opzione per il regime della cedolare secca. In questo caso, infatti, il pagamento dell’imposta è ritenuto comportamento non coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca che, come noto, non presuppone il versamento dell’imposta di registro. [/QUOTE]
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