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Fisco, Detrazioni e Tasse
Familiare a carico e tipologia di redditi computabili
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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 212315" data-attributes="member: 15253"><p>Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che <u>non sono comprese nel reddito complessivo</u>:</p><p>- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;</p><p>- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;</p><p>- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);</p><p>- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13 della legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001);</p><p>- <u>il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni</u>.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 212315, member: 15253"] Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che [U]non sono comprese nel reddito complessivo[/U]: - le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica; - la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato; - il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98); - il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13 della legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001); - [U]il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni[/U]. [/QUOTE]
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