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Fondo cassa lavori straordinari
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Testo
<blockquote data-quote="vittorievic" data-source="post: 430318" data-attributes="member: 57767"><p>Ai sensi dell’articolo 1135 del Codice civile, tutte le volte in cui l’assemblea di condominio delibera l’approvazione di lavori di «manutenzione straordinaria» o di «innovazioni», deve obbligatoriamente costituire, con la stessa delibera, un fondo speciale di pari importo all’ ammontare della spesa per i suddetti lavori.</p><p>La costituzione di tale fondo è considerata, dalla giurisprudenza, condizione di validità della delibera stessa. Sicché, in assenza di tale adempimento, l’amministratore non può riscuotere le quote per i lavori straordinari e anche l’eventuale decreto ingiuntivo sarebbe illegittimo e opponibile. Tuttavia nulla esclude che l’assemblea possa sanare il difetto e, con una successiva convocazione, disporre l’istituzione del fondo cassa condominiale per lavori straordinari.</p><p>Se l'impresa esecutrice dei lavori ha accettato un pagamento dilazionato senza anticipo e senza l'assicurazione da parte dell'amministratore del condominio di aver accantonato un fondo cassa congruo con l'andamento dei pagamenti concordati, ha accettato anche il rischio di faticare per farsi pagare.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="vittorievic, post: 430318, member: 57767"] Ai sensi dell’articolo 1135 del Codice civile, tutte le volte in cui l’assemblea di condominio delibera l’approvazione di lavori di «manutenzione straordinaria» o di «innovazioni», deve obbligatoriamente costituire, con la stessa delibera, un fondo speciale di pari importo all’ ammontare della spesa per i suddetti lavori. La costituzione di tale fondo è considerata, dalla giurisprudenza, condizione di validità della delibera stessa. Sicché, in assenza di tale adempimento, l’amministratore non può riscuotere le quote per i lavori straordinari e anche l’eventuale decreto ingiuntivo sarebbe illegittimo e opponibile. Tuttavia nulla esclude che l’assemblea possa sanare il difetto e, con una successiva convocazione, disporre l’istituzione del fondo cassa condominiale per lavori straordinari. Se l'impresa esecutrice dei lavori ha accettato un pagamento dilazionato senza anticipo e senza l'assicurazione da parte dell'amministratore del condominio di aver accantonato un fondo cassa congruo con l'andamento dei pagamenti concordati, ha accettato anche il rischio di faticare per farsi pagare. [/QUOTE]
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