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Frazionamento terreno agricolo
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<blockquote data-quote="Gianco" data-source="post: 155422" data-attributes="member: 43421"><p>E' evidente che il frazionamento lo deve fare, sia come tracciato, che come elaborato da presentare all'approvazione dell'Agenzia del Territorio, un tecnico iscritto all'Albo o Ordine professionale. Meglio sarebbe se fosse un geometra topografo, il quale può garantire la bontà della prestazione professionale. Il tipo di frazionamento può essere redatto sempre e per qualsiasi motivo. Non occorre il permesso di chicchessia. L'unica incombenza, prevista dalla L. 47/85, il primo condono edilizio, è che una copia del frazionamento deve essere depositato nel comune dove è ubicato l'immobile in oggetto. Ripeto, deve essere depositato, non deve essere approvato dal comune. Se come alcuni comuni si arrogano il diritto di porre il veto, è sufficiente che il tecnico incaricato invii la dovuta copia via P.E.C.. Così facendo ha assolto al suo compito. Stessa cosa deve fare con l'Agenzia del Territorio. Il frazionamento con lo stralcio di una particella di qualsiasi dimensione può essere fatto per separa un tipo di coltura da un altra, per poter raggiungere la minima superficie richiesta per poter edificare secondo gli strumenti urbanistici, per una rettifica di confini, per rispettare le distanze minime dai fabbricati esistenti, eretti in difetto delle norme vigenti, ecc. ecc..</p><p>Si parla di lottizzazione abusiva, quando il frazionamento genera un certo numero di lotti, con l'evidente volontà di favorire la loro edificazione in assenza di concessione edilizia. Il discorso è lungo, lo conosco bene perché opero nel campo da oltre quarant'anni. Dice bene Condobip, il rifacimento o la manutenzione del muro di sostegno è compito esclusivo del proprietario superiore fino alla quota del terreno e anche di quello superiore se si parla di un terreno agricolo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Gianco, post: 155422, member: 43421"] E' evidente che il frazionamento lo deve fare, sia come tracciato, che come elaborato da presentare all'approvazione dell'Agenzia del Territorio, un tecnico iscritto all'Albo o Ordine professionale. Meglio sarebbe se fosse un geometra topografo, il quale può garantire la bontà della prestazione professionale. Il tipo di frazionamento può essere redatto sempre e per qualsiasi motivo. Non occorre il permesso di chicchessia. L'unica incombenza, prevista dalla L. 47/85, il primo condono edilizio, è che una copia del frazionamento deve essere depositato nel comune dove è ubicato l'immobile in oggetto. Ripeto, deve essere depositato, non deve essere approvato dal comune. Se come alcuni comuni si arrogano il diritto di porre il veto, è sufficiente che il tecnico incaricato invii la dovuta copia via P.E.C.. Così facendo ha assolto al suo compito. Stessa cosa deve fare con l'Agenzia del Territorio. Il frazionamento con lo stralcio di una particella di qualsiasi dimensione può essere fatto per separa un tipo di coltura da un altra, per poter raggiungere la minima superficie richiesta per poter edificare secondo gli strumenti urbanistici, per una rettifica di confini, per rispettare le distanze minime dai fabbricati esistenti, eretti in difetto delle norme vigenti, ecc. ecc.. Si parla di lottizzazione abusiva, quando il frazionamento genera un certo numero di lotti, con l'evidente volontà di favorire la loro edificazione in assenza di concessione edilizia. Il discorso è lungo, lo conosco bene perché opero nel campo da oltre quarant'anni. Dice bene Condobip, il rifacimento o la manutenzione del muro di sostegno è compito esclusivo del proprietario superiore fino alla quota del terreno e anche di quello superiore se si parla di un terreno agricolo. [/QUOTE]
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