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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 257554"><p>Non vi è alcuna disposizione di legge che preveda l'invio di una perizia a sostegno delle proprie doglianze; il problema è semmai poter dimostrare adeguatamente, ove si andasse in giudizio, il vizio, il danno ricevuto e la causa che lo ha determinato.... Io non metterei mano a nulla e, in caso di mancato riscontro alla diffida ad adempiere, affiderei tutto al legale che ben saprà come muoversi.</p><p></p><p>Quanto al vizio riscontrato, la garanzia di legge non è quella disciplinata nell'art.1669 Cc ma quella prevista dall'art.1490 Cc:</p><p><span style="color: #0000b3"><em>"1. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all' uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.</em></span></p><p><span style="color: #0000b3"><em>2. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa"</em></span></p><p><span style="color: #000000">Quanto alla tempistica per agire, </span>ai sensi dell'art.1495 Cc esiste un duplice termine:</p><p>- di decadenza: entro 8 giorno dalla scoperta del vizio</p><p>- di prescrizione dell'azione: entro un anno dalla consegna del bene.</p><p>Quanto all'interruzione del termine annuale di prescrizione ex art. 2943 CC</p><p><span style="color: #0000b3"><em><em>"</em>La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta <strong>da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore</strong> e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri"</em></span></p><p><span style="color: #0000b3"><span style="color: #000000">Come sottolineato da Cassazione 18035/2010 anche un semplice telegramma, purchè non limitato alla denunzia del vizio, ma contenente <span style="color: #0000b3"><em>"l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile <strong>volontà </strong> del titolare del credito di <strong>far valere</strong> il proprio diritto alla <strong>garanzia per i vizi </strong>nei confronti della società destinataria del telegramma stesso, con </em></span></span>l’effetto sostanziale di costituirla in mora<span style="color: #000000"><span style="color: #0000b3"><em>"</em><span style="color: #000000"> deve considerarsi idoneo per interrompere il termine di prescrizione.</span></span></span></span></p><p><span style="color: #0000b3"><span style="color: #000000"><span style="color: #0000b3"><span style="color: #000000">L'amico di quiproquo dovrà quindi:</span></span></span></span></p><p><span style="color: #0000b3"><span style="color: #000000"><span style="color: #0000b3"><span style="color: #000000">- denunziare il vizio (già fatto)</span></span></span></span></p><p><span style="color: #0000b3"><span style="color: #000000"><span style="color: #0000b3"><span style="color: #000000">- mettere in mora il costruttore chiedendo l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi dell'art.1490 Cc.</span></span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 257554"] Non vi è alcuna disposizione di legge che preveda l'invio di una perizia a sostegno delle proprie doglianze; il problema è semmai poter dimostrare adeguatamente, ove si andasse in giudizio, il vizio, il danno ricevuto e la causa che lo ha determinato.... Io non metterei mano a nulla e, in caso di mancato riscontro alla diffida ad adempiere, affiderei tutto al legale che ben saprà come muoversi. Quanto al vizio riscontrato, la garanzia di legge non è quella disciplinata nell'art.1669 Cc ma quella prevista dall'art.1490 Cc: [COLOR=#0000b3][I]"1. Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all' uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.[/I] [I]2. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa"[/I][/COLOR] [COLOR=#000000]Quanto alla tempistica per agire, [/COLOR]ai sensi dell'art.1495 Cc esiste un duplice termine: - di decadenza: entro 8 giorno dalla scoperta del vizio - di prescrizione dell'azione: entro un anno dalla consegna del bene. Quanto all'interruzione del termine annuale di prescrizione ex art. 2943 CC [COLOR=#0000b3][I][I]"[/I]La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta [B]da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore[/B] e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri"[/I] [COLOR=#000000]Come sottolineato da Cassazione 18035/2010 anche un semplice telegramma, purchè non limitato alla denunzia del vizio, ma contenente [COLOR=#0000b3][I]"l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile [B]volontà [/B] del titolare del credito di [B]far valere[/B] il proprio diritto alla [B]garanzia per i vizi [/B]nei confronti della società destinataria del telegramma stesso, con [/I][/COLOR][/COLOR]l’effetto sostanziale di costituirla in mora[COLOR=#000000][COLOR=#0000b3][I]"[/I][COLOR=#000000] deve considerarsi idoneo per interrompere il termine di prescrizione.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR] [COLOR=#0000b3][COLOR=#000000][COLOR=#0000b3][COLOR=#000000]L'amico di quiproquo dovrà quindi:[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR] [COLOR=#0000b3][COLOR=#000000][COLOR=#0000b3][COLOR=#000000]- denunziare il vizio (già fatto)[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR] [COLOR=#0000b3][COLOR=#000000][COLOR=#0000b3][COLOR=#000000]- mettere in mora il costruttore chiedendo l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi dell'art.1490 Cc.[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR] [/QUOTE]
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