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<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 340040" data-attributes="member: 42040"><p>La legge (art. 3, c. 6 l. 431/1998) non elenca espressamente i "gravi motivi".</p><p>Se Il locatore pensa che quelli addotti dal suo conduttore non lo siano, deve iniziare un'azione legale nei suoi confronti. </p><p></p><p>Si ritiene che i "gravi motivi" siano quelli che non dipendono dalla volontà del conduttore, ma da fatti imprevedibili e/o che accadono non per colpa sua. Come un trasferimento imposto dal datore di lavoro, questioni familiari, impossibilità sopravvenuta di far fronte alle spese connesse alla locazione.</p><p>Ma la decisione in merito spetta al Giudice.</p><p></p><p>Se il Giudice da ragione al locatore, ripristina il rapporto locativo. Quindi la disdetta inviata dall'inquilino non ha effetto e lui rimane lì. Ovviamente in questo caso deve continuare a pagare il canone di locazione e gli oneri accessori.</p><p></p><p>Occorre valutare se conviene agire legalmente nei confronti del conduttore (col rischio di trovarsi in seguito un inquilino insolvente da sfrattare per morosità con tutti i costi e i tempi non brevi connessi alla procedura) oppure accettare la sua disdetta anticipata.</p><p></p><p>Se tu non lo trattieni, come hai scritto, non puoi dedurre dal deposito cauzionale la provvigione che hai pagato all'Agenzia immobiliare.</p><p>Quello è un costo esclusivamente a tuo carico, probabilmente anche l'inquilino aveva pagato all'Agenzia una provvigione quando avete stipulato il contratto.</p><p></p><p>Puoi dedurre eventuali conguagli di spesa di competenza del conduttore (spese condominiali, rate riscaldamento) e canoni di locazione non pagati. Oltre al risarcimento per eventuali danni da lui cagionati all'immobile.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 340040, member: 42040"] La legge (art. 3, c. 6 l. 431/1998) non elenca espressamente i "gravi motivi". Se Il locatore pensa che quelli addotti dal suo conduttore non lo siano, deve iniziare un'azione legale nei suoi confronti. Si ritiene che i "gravi motivi" siano quelli che non dipendono dalla volontà del conduttore, ma da fatti imprevedibili e/o che accadono non per colpa sua. Come un trasferimento imposto dal datore di lavoro, questioni familiari, impossibilità sopravvenuta di far fronte alle spese connesse alla locazione. Ma la decisione in merito spetta al Giudice. Se il Giudice da ragione al locatore, ripristina il rapporto locativo. Quindi la disdetta inviata dall'inquilino non ha effetto e lui rimane lì. Ovviamente in questo caso deve continuare a pagare il canone di locazione e gli oneri accessori. Occorre valutare se conviene agire legalmente nei confronti del conduttore (col rischio di trovarsi in seguito un inquilino insolvente da sfrattare per morosità con tutti i costi e i tempi non brevi connessi alla procedura) oppure accettare la sua disdetta anticipata. Se tu non lo trattieni, come hai scritto, non puoi dedurre dal deposito cauzionale la provvigione che hai pagato all'Agenzia immobiliare. Quello è un costo esclusivamente a tuo carico, probabilmente anche l'inquilino aveva pagato all'Agenzia una provvigione quando avete stipulato il contratto. Puoi dedurre eventuali conguagli di spesa di competenza del conduttore (spese condominiali, rate riscaldamento) e canoni di locazione non pagati. Oltre al risarcimento per eventuali danni da lui cagionati all'immobile. [/QUOTE]
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