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<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 453183" data-attributes="member: 42040"><p>Questo lo puoi fare soltanto se ricorre uno dei motivi elencati nell'art. 3, c. 1 l. 431/1998.</p><p>Se, come hai detto, intendi vendere quella casa, leggi attentamente la lettera g)</p><p></p><p><em>Art. 3.</em></p><p><em> (<u>Disdetta del contratto da parte del locatore).</u></em></p><p><em></em></p><p><em> 1. <u>Alla prima scadenza</u> dei contratti stipulati ai sensi del comma 1</em></p><p><em>dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai</em></p><p><em>sensi del comma 3 del medesimo articolo,<u> il locatore puo' avvalersi</u></em></p><p><u><em>della facolta' di diniego del rinnovo del contratto, dandone</em></u></p><p><u><em>comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i</em></u></p><p><em><u>seguenti motivi:</u></em></p><p><em> a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso</em></p><p><em>abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del</em></p><p><em>coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo</em></p><p><em>grado;</em></p><p><em> b) quando il locatore, persona giuridica, societa' o ente pubblico</em></p><p><em>o comunque con finalita' pubbliche, sociali, mutualistiche, cooper-</em></p><p><em>ative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare</em></p><p><em>l'immobile all'esercizio delle attivita' dirette a perseguire le</em></p><p><em>predette finalita' ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di</em></p><p><em>cui il locatore abbia la piena disponibilita';</em></p><p><em> c) quando il conduttore abbia la piena disponibilita' di un</em></p><p><em>alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;</em></p><p><em> d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente</em></p><p><em>danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere</em></p><p><em>assicurata la stabilita' e la permanenza del conduttore sia di</em></p><p><em>ostacolo al compimento di indispensabili lavori;</em></p><p><em> e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale e' prevista</em></p><p><em>l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la</em></p><p><em>demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove</em></p><p><em>costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano,</em></p><p><em>il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e</em></p><p><em>per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero</em></p><p><em>dell'immobile stesso;</em></p><p><em> f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima</em></p><p><em>successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente</em></p><p><em>l'immobile senza giustificato motivo;</em></p><p><em> g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non</em></p><p><em>abbia la proprieta' di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello</em></p><p><em>eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore</em></p><p><em>e' riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le</em></p><p><em>modalita' di cui agli <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art38" target="_blank">articoli 38</a> e <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art39" target="_blank">39 della legge 27 luglio 1978, n.</a></em></p><p><em><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art39" target="_blank">392</a>.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 453183, member: 42040"] Questo lo puoi fare soltanto se ricorre uno dei motivi elencati nell'art. 3, c. 1 l. 431/1998. Se, come hai detto, intendi vendere quella casa, leggi attentamente la lettera g) [I]Art. 3. ([U]Disdetta del contratto da parte del locatore).[/U] 1. [U]Alla prima scadenza[/U] dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo,[U] il locatore puo' avvalersi[/U][/I] [U][I]della facolta' di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i[/I][/U] [I][U]seguenti motivi:[/U] a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, societa' o ente pubblico o comunque con finalita' pubbliche, sociali, mutualistiche, cooper- ative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attivita' dirette a perseguire le predette finalita' ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilita'; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilita' di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilita' e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale e' prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprieta' di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore e' riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalita' di cui agli [URL='https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art38']articoli 38[/URL] e [URL='https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art39']39 della legge 27 luglio 1978, n.[/URL] [URL='https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art39']392[/URL].[/I] [/QUOTE]
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